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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46784/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna per: 1) Anejjar: censura di erronea qualificazione della sua condotta come concorso nel reato invece che mera connivenza non punibile; si duole della carenza di prove (riconoscimenti discutibili, disponibilità dell'auto, collocazione della droga e del denaro in luoghi non comprovati come a lei riconducibili, corrispondenza voce/intercettazioni non certa). 2) Jarmouni: deduce errata qualificazione giuridica e carenza di motivazione sul concorso e chiede il riconoscimento della più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (minore offensività) per mancanza di organizzazione, modicità delle quantità e modalità rudimentali. 3) Nadif: chiede riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) per mancanza di organizzazione e quantitativi modesti; inoltre censura la determinazione della pena base e l'aumento per continuazione come carente di motivazione e sproporzionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: - Per Anejjar: il ricorso è generico e confutativo; la Corte ritiene legittima la qualificazione in concorso ex art.110 cod. pen. sulla base di elementi concreti valutati dalla Corte territoriale (proprietà dell'auto usata dal compagno sprovvisto di patente, intercettazioni indicative, rinvenimento di stupefacenti e materiale per il confezionamento nell'auto alla sua presenza, somme di denaro rinvenute in abitazione, riconoscimenti di terzi e degli operanti). - Per Jarmouni e Nadif: le censure sulla applicabilità della disciplina di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono generiche e manifestamente infondate; la Corte conferma che la sentenza d'appello ha valutato correttamente la non modesta offensività dell'attività (stabilità/ professionalità, quantitativi complessivi nel periodo oggetto d'accusa, numero di assuntori riforniti, diverse qualità di sostanze e disponibilità di denaro). - Per Nadif: anche il motivo sulla pena e sulla continuazione è ritenuto generico o privo di interesse concreto; l'aumento per continuazione, modesto, non è stato impugnato con interesse attuale. Tutti i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Il concorso di persone richiede un contributo consapevole al fatto criminoso; la Corte ha ritenuto che anche atti che "agevolano" il proposito criminoso (es. mettere a disposizione un mezzo, partecipare alla logistica) configurino il dolo del concorso.

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato come norma generale sulla continuazione e concorso di reati nella imputazione; la Corte ne utilizza i principi insieme ad altri articoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 1,4,5

    Comma 1: norme sul traffico di stupefacenti di rilevanza penale; comma 4: fattispecie più grave; comma 5: ipotesi di lieve entità. La Corte ribadisce che l'applicazione del comma 5 (lieve entità) richiede una valutazione complessiva di qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze: se uno degli indici previsti dalla norma risulta negativamente assorbente, la lieve entità non si applica.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 6

    Richiamato per affermare che l'attività continuativa di spaccio non esclude, in astratto, la possibilità della lieve entità; tuttavia l'accertamento deve considerare la portata complessiva dell'attività nel mercato di riferimento.

  • Codice penale, art. 23

    Norma sulla continuazione dei reati; la Corte sottolinea che l'aumento di pena per continuazione deve essere motivato ma che una doglianza generica senza interesse concreto è inammissibile in Cassazione.

Massime di principio

  • Distinguere connivenza non punibile da concorso: la connivenza è mera passività; il concorso richiede un contributo consapevole, anche di tipo logistico o di agevolazione (es. mettere a disposizione un mezzo, accompagnare, garantire "sicurezza").
  • Per l'applicazione della "lieve entità" (art.73, comma 5 DPR 309/1990) la valutazione è complessiva: non conta solo la quantità di una singola cessione, ma la capacità del soggetto di agire sul mercato (quantitativi complessivi, durata, numero di clienti, varietà delle sostanze, mezzi e modalità operative). Se uno degli indici previsti è negativo, la riduzione non si applica.
  • La prova del concorso può fondarsi su elementi indiziari concreti e complementari (proprietà del veicolo, intercettazioni, rinvenimento di droga e denaro alla presenza dell'imputato, riconoscimenti di terzi): valutati nel loro insieme possono legittimare la condanna anche se nessun elemento è isolatamente decisivo.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e con interesse concreto: censure generiche, reiterative o puramente confutative della ricostruzione di merito sono inammissibili; al ricorrente è richiesta una critica motivata e distinta della logica decisoria della Corte territoriale.
  • Sull'aumento per continuazione: il giudice deve motivarlo, ma il ricorso è privo di interesse se l'incremento contestato è modesto e il ricorrente non mostra un vantaggio concreto derivante dall'annullamento.

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