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Sentenza

Sentenza del 06/03/2019 n. 1398 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Operazioni soggettivamente inesistenti - onere della prova - per l'Amministrazione finanziaria presunzioni semplici o indizi - sufficienza - Per il Contribuente buona fede e prova estraneità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con recupero di IVA, IRPEF e IRAP, sostenendo che le operazioni commerciali fossero realmente avvenute, che i pagamenti fossero stati effettuati tramite bonifico e che egli non potesse conoscere la natura di società cartiere dei fornitori. L'Amministrazione ha contestato l'indebita detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, poiché le società fornitrici erano prive di effettiva organizzazione, sede, dipendenti, contabilità regolare e versamenti IVA, risultando inserite in una frode carosello.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello del contribuente sia quello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado. È stata ritenuta corretta la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre il contribuente non ha dimostrato adeguatamente la propria buona fede e l'estraneità alla frode. La consegna della merce, la rivendita, il pagamento delle fatture e il controllo dell'iscrizione dei fornitori alla Camera di Commercio sono stati considerati insufficienti. È stata inoltre confermata la riduzione delle sanzioni e le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972

    La norma è stata richiamata quale base dell'accertamento IVA effettuato dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997

    È stato richiamato per giustificare la disciplina applicata alla riduzione delle sanzioni.

  • D.L. n. 158/2015

    Richiamato insieme alla normativa successiva in materia di sanzioni tributarie.

  • Legge n. 208/2015

    Richiamata per la disciplina più favorevole delle sanzioni applicata dal giudice di primo grado e confermata in appello.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sentenze n. 973/2016, n. 9608/2016; ordinanze n. 3473/2018 e n. 3474/2018

    In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode. Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione di un livello di diligenza adeguato.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello l'inesistenza soggettiva ricorre quando la merce è effettivamente acquistata e ceduta, ma il soggetto indicato in fattura non è il reale fornitore ed è utilizzato come società interposta o cartiera.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta della conoscenza della frode da parte del contribuente: sono sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti basate, ad esempio, sull'assenza di sede, personale, struttura organizzativa, contabilità regolare o versamenti IVA del fornitore.
  • Il pagamento tracciabile, la consegna della merce, la successiva rivendita e la contabilizzazione delle fatture dimostrano l'esistenza materiale dell'operazione, ma non provano da soli che il fornitore indicato fosse quello effettivo né la buona fede del contribuente.
  • La verifica della sola iscrizione del fornitore alla Camera di Commercio o l'acquisizione dei suoi dati tramite Internet costituiscono controlli normalmente insufficienti quando esistono ulteriori anomalie rilevanti.
  • Dopo che l'Ufficio ha evidenziato elementi anomali idonei a far sorgere il sospetto di frode, il contribuente deve dimostrare di avere adottato verifiche concrete e proporzionate al rischio, nonché di essere stato oggettivamente impossibilitato a conoscere la frode.
  • La diligenza richiesta va valutata in concreto, considerando il numero e l'importo delle transazioni, il settore economico, le modalità di approvvigionamento, le condizioni commerciali e l'eventuale assenza di una struttura reale del fornitore.

Testo integrale

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