Sentenza del 06/03/2019 n. 1398 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Operazioni soggettivamente inesistenti - onere della prova - per l'Amministrazione finanziaria presunzioni semplici o indizi - sufficienza - Per il Contribuente buona fede e prova estraneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con recupero di IVA, IRPEF e IRAP, sostenendo che le operazioni commerciali fossero realmente avvenute, che i pagamenti fossero stati effettuati tramite bonifico e che egli non potesse conoscere la natura di società cartiere dei fornitori. L'Amministrazione ha contestato l'indebita detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, poiché le società fornitrici erano prive di effettiva organizzazione, sede, dipendenti, contabilità regolare e versamenti IVA, risultando inserite in una frode carosello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello del contribuente sia quello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado. È stata ritenuta corretta la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre il contribuente non ha dimostrato adeguatamente la propria buona fede e l'estraneità alla frode. La consegna della merce, la rivendita, il pagamento delle fatture e il controllo dell'iscrizione dei fornitori alla Camera di Commercio sono stati considerati insufficienti. È stata inoltre confermata la riduzione delle sanzioni e le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
La norma è stata richiamata quale base dell'accertamento IVA effettuato dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997
È stato richiamato per giustificare la disciplina applicata alla riduzione delle sanzioni.
D.L. n. 158/2015
Richiamato insieme alla normativa successiva in materia di sanzioni tributarie.
Legge n. 208/2015
Richiamata per la disciplina più favorevole delle sanzioni applicata dal giudice di primo grado e confermata in appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sentenze n. 973/2016, n. 9608/2016; ordinanze n. 3473/2018 e n. 3474/2018
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode. Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione di un livello di diligenza adeguato.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l'inesistenza soggettiva ricorre quando la merce è effettivamente acquistata e ceduta, ma il soggetto indicato in fattura non è il reale fornitore ed è utilizzato come società interposta o cartiera.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta della conoscenza della frode da parte del contribuente: sono sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti basate, ad esempio, sull'assenza di sede, personale, struttura organizzativa, contabilità regolare o versamenti IVA del fornitore.
- Il pagamento tracciabile, la consegna della merce, la successiva rivendita e la contabilizzazione delle fatture dimostrano l'esistenza materiale dell'operazione, ma non provano da soli che il fornitore indicato fosse quello effettivo né la buona fede del contribuente.
- La verifica della sola iscrizione del fornitore alla Camera di Commercio o l'acquisizione dei suoi dati tramite Internet costituiscono controlli normalmente insufficienti quando esistono ulteriori anomalie rilevanti.
- Dopo che l'Ufficio ha evidenziato elementi anomali idonei a far sorgere il sospetto di frode, il contribuente deve dimostrare di avere adottato verifiche concrete e proporzionate al rischio, nonché di essere stato oggettivamente impossibilitato a conoscere la frode.
- La diligenza richiesta va valutata in concreto, considerando il numero e l'importo delle transazioni, il settore economico, le modalità di approvvigionamento, le condizioni commerciali e l'eventuale assenza di una struttura reale del fornitore.
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