Parere n. 788/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeParere conforme sul diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, ai fini del rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana il 14 aprile 2014. Nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi informativi riservati ritenuti incompatibili con il conferimento della cittadinanza per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica. La questione consisteva nello stabilire se tali elementi integrassero comprovati motivi ostativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 e consentissero l'adozione del decreto ministeriale di diniego previo parere conforme del Consiglio di Stato.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego della cittadinanza. Ha ritenuto che la valutazione degli elementi informativi riservati, in quanto riferiti a situazioni di fatto e rilevanti per la sicurezza della Repubblica, rientri nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e che le conclusioni amministrative non risultino ictu oculi manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli. La Sezione ha tuttavia precisato che il provvedimento di diniego deve essere motivato in modo non generico: pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni sottostanti, deve indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Gli elementi informativi riservati possono sostenere il diniego della cittadinanza quando la loro valutazione, rimessa all'ampia discrezionalità amministrativa, non appaia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Motivazione del provvedimento di diniego
Il decreto ministeriale non può limitarsi a una motivazione generica. Anche nel rispetto della riservatezza delle fonti e dei documenti, deve indicare le ragioni ostative che consentano all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La norma individua i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ferma la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 6.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa al conferimento della cittadinanza per matrimonio.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale per ragioni di sicurezza della Repubblica richiede il parere conforme del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Consente l'oscuramento dei dati personali quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa autonoma ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- La valutazione amministrativa di informazioni riservate relative alla sicurezza della Repubblica rientra in un'ampia discrezionalità e può essere censurata solo quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza delle fonti e dei documenti posti a fondamento del diniego non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo sufficientemente concreto da consentire l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza
Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno di acquisire il parere conforme del Consiglio di Stato ai fini del diniego della cittadinanza italiana richiesta da uno straniero coniugato con cittadina italiana. L'istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, mentre l'ostacolo individuato dall'Amministrazione consisteva in specifici elementi informativi riservati attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Quadro normativo
L'art. 5 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, subordinandolo, tra l'altro, al decorso del periodo di residenza o di matrimonio previsto dalla legge e alla permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione personale.
L'art. 6, comma 1, lettera c), stabilisce che costituisce causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione degli elementi informativi
La Sezione ha esaminato gli elementi informativi riservati allegati alla richiesta ministeriale. Tali elementi riguardano situazioni di fatto la cui rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza richiede una valutazione ampiamente discrezionale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, allo stato degli atti, le conclusioni dell'Amministrazione non risultino ictu oculi manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli. Non sono quindi emersi elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza della valutazione amministrativa circa l'inopportunità del conferimento della cittadinanza.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha posto una specifica condizione sulla motivazione del futuro decreto di diniego. La motivazione non può essere generica, anche se i documenti e le informazioni su cui si fonda il provvedimento restano riservati.
Il decreto dovrà indicare le ragioni ostative in termini sufficientemente concreti da permettere all'interessato di comprendere la base del diniego e di esercitare, ove lo ritenga, il proprio diritto di difesa, senza imporre la divulgazione dei dati riservati o delle fonti informative protette.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere nei sensi indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti per il diniego della cittadinanza per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, a condizione che il provvedimento ministeriale sia adeguatamente e concretamente motivato nel rispetto della riservatezza.
Per tutelare i diritti e la dignità dell'interessato, la Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a consentirne l'identificazione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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