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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01288/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per furto pluriaggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa riqualificazione del fatto nella forma tentata, sostenendo in sostanza che la condotta non sarebbe stata consumata. Con il secondo motivo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, quindi anche il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque infondati, poiché il giudice di merito aveva motivato in modo congruo sia sulla consumazione del reato sia sulla discrezionalità nella dosimetria della pena.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato quale norma aggravatrice per la recidiva nel reato contestato.

  • art. 624 c.p.

    Base normativa del reato di furto contestato e confermato in appello.

  • art. 625 c.p.

    Indicate come circostanze aggravanti speciali del furto pluriaggravato.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per i criteri legali cui il giudice deve attenersi nella commisurazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa ricostruzione del fatto attraverso una rivalutazione del materiale probatorio e dei criteri di apprezzamento adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici o giuridici.
  • La distinzione tra tentativo e consumazione deve essere verificata in base agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; se la motivazione esplicita in modo coerente gli elementi da cui desume la consumazione, la censura è inammissibile.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche e la loro eventuale prevalenza sulle aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da un adeguato percorso argomentativo fondato sugli elementi ritenuti rilevanti.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena non è ammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di sostituzione del prudente apprezzamento del giudice di merito con una diversa valutazione del caso concreto.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiama in modo congruo gli elementi decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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