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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9792/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

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In breve

Il Consorzio ha rinunciato al ricorso (pervenuta dichiarazione di rinuncia del 15/02/2023 in seguito a composizione transattiva). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per effetto della rinuncia, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti e ha confermato che il contributo unificato aggiuntivo non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la sentenza di primo grado dichiarando illegittimi gli avvisi di ingiunzione per il contributo di bonifica relativi alle annualità 2008 e 2009. La CTR aveva ritenuto che il Consorzio non avesse fornito la prova del decreto ministeriale di delimitazione del perimetro di contribuenza, essendo insufficiente la mera produzione del piano di classifica, e che la presunzione di beneficio opera solo per gli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma invocata per censurare vizi di motivazione e violazioni di norme processuali nella sentenza impugnata; non è stata però decisa nel merito perché il ricorso è stato rinunciato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    d.lgs. 31 dicembre 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Riferimento normativo richiamato nel motivo di impugnazione; non si perviene a una conclusione applicativa definitiva in Cassazione per effetto della rinuncia.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sul riparto dell'onere della prova: i giudici territoriali avevano ritenuto che spettasse al Consorzio provare la delimitazione del perimetro di contribuenza (e quindi il beneficio), mentre il Consorzio contestava tale ripartizione dell'onere probatorio.

  • l. 13 febbraio 1933, n. 215 (R.D. 13.02.1933 n.215)

    l. 13 febbraio 1933, n. 215

    Interpretazione dei giudici di merito: la delimitazione del perimetro di contribuenza è attività distinta e ulteriore rispetto alla classificazione dei comprensori di bonifica; pertanto il piano di classifica da solo non prova il perimetro di contribuenza.

  • L.R. Toscana 5.05.1994, n. 34, artt. 15 e 16

    L.R. Toscana 5.05.1994, n. 34, art. 15 comma 2 e art. 16

    Richiamata dal Consorzio per sostenere che il perimetro di contribuenza può coincidere con l'estensione del comprensorio/classificazione; tuttavia i giudici avevano ritenuto che sia necessaria la specifica delimitazione.

  • Legge regionale 27.12.2012, n. 79

    Legge reg. 27.12.2012, n. 79

    Citata a sostegno dell'interpretazione secondo cui il perimetro di contribuenza può essere coincidente o interno al comprensorio; la questione non è stata risolta in Cassazione per effetto della rinuncia.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    Disciplina la rinuncia al ricorso: atto unilaterale che, se effettuato nelle forme previste (firma della parte e dell'avvocato o mandato speciale), determina l'estinzione del processo davanti alla Corte di Cassazione anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391 cod. proc. civ., comma secondo

    art. 391 cod. proc. civ., comma secondo

    Riferimento alla disciplina delle spese nel procedimento di cassazione; la Corte ricorda che il legislatore ha reso possibile che il ricorrente non sia automaticamente condannato alle spese quando rinuncia, favorendo la rinuncia quale strumento di definizione.

  • d.lgs. 2.02.2006, n. 40

    Richiamato in relazione al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte e alla disciplina applicabile alla rinuncia; implicazioni sulle spese e sul procedimento.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Usata dalla Corte per giustificare la compensazione delle spese processuali in considerazione della composizione transattiva intervenuta fra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto che la maggiorazione del contributo unificato prevista per il ricorrente soccombente non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo tale misura sanzionatoria di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione (art. 390 c.p.c.) estingue il processo anche senza l'accettazione della controparte e comporta il consolidamento della sentenza impugnata; la parte che rinuncia deve rispettare le forme previste per la validità dell'atto.
  • Quando l'oggetto della controversia è l'applicazione del contributo consortile, l'onere di provare la delimitazione del perimetro di contribuenza grava sul soggetto impositore (Consorzio): la mera produzione del piano di classifica non sempre è sufficiente, se non è prodotto l'atto amministrativo che delimita il perimetro.
  • La distinzione tra piano di classifica del comprensorio e perimetro di contribuenza è rilevante: l'inclusione dell'immobile nel comprensorio non equivale automaticamente alla prova del beneficio e dell'assoggettamento al contributo, a meno che non risulti espressamente la coincidenza mediante atto formale.
  • In caso di transazione o composizione stragiudiziale intervenuta durante il giudizio, i giudici tendono a compensare le spese processuali (art. 92 c.p.c.), specie se la definizione evita un pronunciamento di merito in Cassazione.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo per il ricorrente soccombente è di stretta interpretazione e non si applica automaticamente alla rinuncia del ricorso per cassazione.
  • Prima di esperire impugnazioni in materia tributaria/amministrativa che richiedono accertamenti di perimetrazione o qualificazione catastale/consortile, è prudente produrre gli atti amministrativi formali (decreti, delibere approvative) che attestino la delimitazione del perimetro di contribuenza.

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