Ordinanza n. 837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che aveva deciso sulla controversia relativa alla prova scritta del concorso pubblico per 38 posti di vice direttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio-Roma nell'ambito della controversia concernente la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami a 38 posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra le censure dedotte in primo grado, il Consiglio di Stato ha individuato come meritevole di specifico esame nel giudizio di merito quella relativa alla lamentata mancata predeterminazione dei criteri per l'assegnazione del punteggio all'interno di un medesimo range.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini cautelari, senza definire nel merito la legittimità degli atti relativi alla prova scritta. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure dedotte in primo grado dovessero essere adeguatamente esaminate dal TAR nella fase di merito, con particolare riguardo alla mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio all'interno di un medesimo intervallo. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto sufficienti le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante una sospensione immediata dell'ordinanza o degli atti concorsuali. Ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR e compensato le spese del doppio grado.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione del merito; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto tale misura adeguata rispetto al periculum.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le censure dedotte richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può limitarsi a rilevare la necessità della loro trattazione nel merito, senza anticipare una decisione definitiva sulla fondatezza.
- Nelle procedure concorsuali, la contestazione della mancata predeterminazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio all'interno di un medesimo range costituisce una questione che deve essere specificamente esaminata nel giudizio di merito.
- Quando il periculum può essere adeguatamente fronteggiato attraverso una rapida definizione del giudizio, la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di disporre ulteriori misure sospensive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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