Ordinanza n. 1017/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego impugnato Prot. N. 13060-P e Codice Pratica n. 20250019731 emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan) in data 11.11.2025 e notificato a mani il 03.12.2025 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di procedere all'immediato riesame della domanda di visto del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per studio emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per studio e ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto, nonché l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la domanda. Il TAR rileva che, nonostante un precedente ordine di riesame disposto con decreto cautelare, il riesame non risulta ancora eseguito. Ordina pertanto la reiterazione del riesame, da svolgersi alla luce delle censure dedotte nel giudizio, con particolare riguardo alla concessione della borsa di studio documentata in atti e alle entrate del familiare garante, da valutare secondo le prescrizioni sui mezzi minimi di sussistenza per lo straniero contenute nella tabella allegata alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000. I potenziali profili critici di rito sono riservati alla fase di merito.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio né esamina definitivamente i profili di rito e di merito. Rilevato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione al precedente ordine di riesame, la obbliga a procedere nuovamente al riesame della domanda di visto, considerando specificamente la borsa di studio e le entrate del familiare garante secondo la disciplina sui mezzi di sussistenza minimi. Il ricorrente deve notificare l'ordinanza e il ricorso introduttivo alla sede diplomatica entro 48 ore dalla comunicazione; l'Ufficio consolare deve depositare l'esito del riesame entro il quarto giorno precedente la camera di consiglio fissata per il 25 marzo 2026. Le spese della fase sono riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice dispone gli adempimenti e il riesame nella prosecuzione della fase cautelare.
Direttiva del Ministero dell'Interno 1.03.2000, Tabella sui mezzi di sussistenza minimi per lo straniero
Costituisce il parametro indicato dal TAR per valutare la borsa di studio e le entrate del familiare garante ai fini della verifica dei mezzi di sussistenza.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue un precedente ordine giudiziale di riesame, il giudice amministrativo può reiterare l'ordine e imporre un termine perentorio per la notificazione dell'ordinanza, per il deposito dell'esito e per la conclusione dell'attività amministrativa.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve confrontarsi specificamente con le censure dedotte nel giudizio e con gli elementi documentali rilevanti indicati dal giudice, senza limitarsi a una rinnovazione meramente formale del provvedimento.
- Nella valutazione dei requisiti economici per il rilascio di un visto, la disponibilità di una borsa di studio e le entrate del familiare garante devono essere esaminate alla luce dei parametri normativi sui mezzi minimi di sussistenza applicabili allo straniero.
Come è indicizzato
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