Sentenza del 06/07/2021 n. 939 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Indagini finanziarie - lavoratore autonomo - C. cost. 228/14 - applicazione ai prelievi - è tale - applicazione ai versamenti - coerenza - consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014 non è più possibile applicare le presunzioni di cui all'art. 32, co. 1, n. 2 del d.P.R. 600/73 ai lavoratori autonomi. Una interpretazione costituzionalmente conforme della norma impone la disapplicazione della presunzione a tutte le movimentazioni bancarie sul conto corrente del professionista, intendendo per tali sia i prelievi che i versamenti, poiché limitare la disapplicazione ai soli prelievi sarebbe irragionevole e contraddittorio rispetto alla ratio della sentenza costituzionale
La decisione
il giudice ha accolto l'eccezione del ricorrente: le presunzioni previste dall'art. 32, co. 1, n. 2 del d.P.R. 600/73 non possono essere applicate al conto corrente del lavoratore autonomo; conseguentemente tali presunzioni vanno disapplicate sia con riferimento ai prelievi sia ai versamenti bancari, e l'Amministrazione finanziaria non può automaticamente qualificare come reddito i movimenti bancari del professionista senza ulteriori elementi probatori
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 32, co. 1, n. 2
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la norma prevedeva presunzioni semplici circa la riconducibilità delle movimentazioni bancarie a ricavi/redditi. Sulla base della Corte Costituzionale n. 228/2014, tale presunzione non è più applicabile ai lavoratori autonomi e, per coerenza e ragionevolezza, deve essere disapplicata a tutte le movimentazioni (prelievi e versamenti) del conto del professionista
Corte Costituzionale, sent. n. 228/2014
il principio affermato dalla Corte ha limitato la possibilità di utilizzare automaticamente le presunzioni bancarie nei confronti dei contribuenti non soggetti a ritenute alla fonte (in particolare lavoratori autonomi), ponendo limiti di costituzionalità all'applicazione meccanica della presunzione
Massime di principio
- Per i lavoratori autonomi non è più possibile presumere automaticamente che le movimentazioni bancarie costituiscano reddito: l'Amministrazione deve fornire elementi specifici e congrui che colleghino i movimenti all'attività professionale.
- La disapplicazione della presunzione deve riguardare coerentemente tutte le tipologie di movimentazione (prelievi e versamenti): trattare diversamente sarebbe irragionevole.
- Gli accertamenti fondati esclusivamente su estratti conto senza ulteriori riscontri probatori (documentazione contrattuale, fatture, corrispondenza commerciale, modalità di gestione fiscale) sono vulnerabili a contestazione giudiziale.
- Al contribuente conviene conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la natura e la provenienza delle somme (contratti, parcelle, ricevute di pagamento, attestazioni di finanziamenti/interessi, movimenti tra conti personali) per contrastare ogni presunzione.
- L'Amministrazione può comunque ricostruire redditi se esistono elementi concreti e specifici (ripetitività dei movimenti, diretta riconducibilità agli incassi dell'attività, corrispondenza con fatture non contabilizzate), ma deve superare la mera apparenza numerica degli estratti conto.
- In fase di controllo è necessario valutare la natura giuridica dei movimenti (trasferimenti interni, restituzioni di capitale, prestiti, versamenti di terzi) e non limitarne la qualificazione a semplice reddito.
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