Cassazione Penale, Sentenza n. 47919/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare vizi nelle ricerche per la dichiarazione di irreperibilità e nelle notifiche eseguite nel procedimento penale: omissione di accertamenti presso l'Amministrazione Penitenziaria centrale (D.A.P.) e presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma; notifiche effettuate erroneamente ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. anziché ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; mancata rinnovazione delle ricerche in occasione del passaggio di fase e in sede di appello (omessa applicazione dell'art. 160 c.p.p.). In sostanza si contestava l'incompletezza delle ricerche propedeutiche ai decreti di irreperibilità e la conseguente illegittima celebrazione del giudizio in contumacia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo all'incompletezza delle ricerche per la dichiarazione di irreperibilità e, calcolando i termini (in particolare la sospensione prevista dall'art. 175 c.p.p. tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione in termini), ha accertato che il termine prescrizionale decennale per il reato di ricettazione si è estinto in data 2 luglio 2023. Ne è conseguito l'annullamento della condanna perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
norma sostanziale che individua il tipo di reato per il quale è intervenuta la condanna; la Cassazione calcola il termine prescrizionale in relazione alla durata prevista per questo reato (termine decennale come evincibile dalla disciplina generale)
art. 474 cod. pen.
reato dichiarato prescritto in primo grado dalla Corte d'appello
citato nel provvedimento di merito originario e menzionato nel ricorso come reato per il quale era stata dichiarata la prescrizione in primo grado
art. 157, comma 8, c.p.p.
modalità di notificazione erroneamente invocata nella vicenda
la Corte d'appello aveva ritenuto che fosse stata applicata la notifica ai sensi di tale norma anziché la disciplina degli irreperibili; la Cassazione evidenzia che l'uso improprio di questa forma di notifica è rilevante ai fini della validità della procedura contumaciale
art. 159 c.p.p.
norma sugli irreperibili e sulla notificazione degli estratti contumaciali
la Corte ha ritenuto che la notifica dell'estratto della sentenza di appello non fosse stata eseguita correttamente ai sensi di questa norma e che le ricerche previste dalla procedura per gli irreperibili non fossero state complete
art. 160 c.p.p.
obbligo di rinnovazione delle ricerche in caso di mutamento di fase
secondo il ricorrente (e come rilevato dalla Corte di appello in sede di esecuzione), non è stata effettuata la rinnovazione delle ricerche quando la fase processuale è mutata (es. passaggio al grado successivo), con conseguente vizio della procedura contumaciale
art. 175 c.p.p.
sospensione del corso della prescrizione in caso di restituzione in termini
la Corte ha applicato la sospensione prevista da questa norma per il periodo intercorrente tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione in termini; ciò ha inciso sul calcolo del decorso della prescrizione portando alla conclusione che la prescrizione si è perfezionata il 2 luglio 2023
Massime di principio
- Le notifiche operate in procedura contumaciale richiedono ricerche complete e conformi alla normativa sugli irreperibili (art. 159 e art. 160 c.p.p.): omissioni di accertamenti rilevanti (es. D.A.P., ufficio immigrazione) possono invalidare la contumacia e incidere sulla validità del processo.
- Se la dichiarazione di irreperibilità e le ricerche non sono state effettuate in modo completo, il motivo di cassazione non va ritenuto manifestamente infondato e può portare a esiti favorevoli per l'imputato (anche con conseguente estinzione per prescrizione se i termini sono decorso).
- La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 175 c.p.p. va considerata con attenzione nel computo dei termini prescrizionali: i giorni intercorsi tra notificazione della sentenza contumaciale e notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione in termini possono essere esclusi dal computo, incidendo sul momento in cui la prescrizione si perfeziona.
- In caso di mutamento di fase processuale è obbligatoria la rinnovazione delle ricerche per irreperibilità; la mancata rinnovazione può essere qualificata come vizio procedurale grave, con effetti sulla validità delle notifiche e, di conseguenza, sulla decorrenza dei termini di prescrizione.
- Quando il vizio relativo alle ricerche e alle notifiche non è manifestamente infondato, la Corte di Cassazione può accertare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare senza rinvio la decisione impugnata.
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