Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/06/2023 n. 16663 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di maggiori interessi per Euro 8.840.000,00 su crediti IVA relativi alle annualità 1996 e 1997 (istanza del 22/02/2007, sollecito del 13/03/2012 tramite la cessionaria Euterpe), lamentando il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e l'errata applicazione dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 in relazione alla spettanza degli interessi moratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il provvedimento di sospensione del rimborso (19/06/2003) fosse riconducibile al fermo amministrativo ex R.D. n. 2440/1923, art. 69, e non all'applicazione dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che, essendo legittimo il fermo e non essendo il ritardo addebitabile all'Amministrazione, gli interessi moratori relativi al periodo 19/06/2003 - 16/04/2004 (data di prestazione della garanzia) non sono dovuti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata limitatamente a questo motivo e la causa è rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per il prosieguo e per la liquidazione delle spese di legittimità. I primi due motivi di ricorso dell'Agenzia sono stati rigettati; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile; il quinto assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis

    Disciplina la procedura accelerata di rimborso IVA e la sospensione della decorrenza degli interessi in presenza di richiesta/documenti o fideiussione; la Corte rileva che l'art. 38 bis è applicabile quando la sospensione è fondata sulla mancata produzione della garanzia o documentazione, ma nel caso concreto il provvedimento era fondato su controcrediti/avvisi di rettifica e non su tale norma.

  • R.D. n. 2440 del 1923, art. 69

    Norma sul fermo amministrativo: consente la sospensione del pagamento a tutela di crediti dell'Amministrazione e costituisce strumento cautelare che, se legittimamente adottato per esistenza di controcrediti, impedisce l'imputabilità del ritardo all'Amministrazione e la maturazione di interessi moratori nel periodo del fermo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Prevede i requisiti di motivazione delle sentenze in materia tributaria; richiamato nel motivo di nullità per carenza di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Obbligo di esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; censurato dai ricorrenti come possibile vizio di motivazione apparente, poi ritenuto non sussistente per la sufficiente argomentazione della CTR.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte precisa che l'erronea valutazione dell'esito probatorio non equivale ad attribuzione illegittima dell'onere della prova e che il contribuente ha l'onere di fornire elementi per il calcolo degli interessi in sede di rimborso.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23

    Riguarda la sospensione del rimborso in caso di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni; rilevato come non applicabile al caso concreto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Norma che disciplina i rimborsi IVA; richiamata per il calcolo degli interessi in alcune deduzioni di parte.

  • art. 1282 c.c.

    Norma sul principio della fecondità della moneta e sugli interessi naturali; citata dalla CTR ma la Cassazione ritiene prevalenti le regole speciali sul fermo amministrativo.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione sospende legittimamente un rimborso IVA mediante fermo amministrativo fondato su controcrediti o avvisi di rettifica, il ritardo nel pagamento non è imputabile all'Amministrazione e non maturano interessi moratori per il periodo di vigenza del fermo.
  • L'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 disciplina specificamente la procedura accelerata e la sospensione collegata alla mancata produzione di documentazione o fideiussione; se la sospensione è invece fondata su fermo (art. 69 R.D. 2440/1923), va applicato il regime del fermo e non quello dell'art. 38 bis.
  • In un giudizio di rimborso il contribuente ha l'onere di allegare elementi sufficienti per la determinazione del credito e degli interessi richiesti; l'Amministrazione può richiedere chiarimenti e contestare il calcolo in sede di verifica della domanda.
  • Gli interessi moratori sono dovuti solo se il ritardo è addebitabile all'Amministrazione o se il provvedimento di sospensione si rivela illegittimo; se successivamente viene accertata l'insussistenza dei controcrediti che giustificavano il fermo, agli interessi può essere riconosciuta efficacia retroattiva.
  • In caso di dubbio sulla legittimità o sul fondamento giuridico della sospensione è possibile impugnare il provvedimento, ma fino a che il fermo risulti legittimo il contribuente non può ottenere interessi per il periodo di sospensione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.