Cassazione Civile, Ordinanza n. 16377/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, emesso a seguito di ulteriori elementi acquisiti ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l’Ufficio gli aveva imputato maggiori redditi IRPEF ritenendolo socio occulto al 50% e amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata. La lite nasceva da una complessa verifica della Guardia di finanza su un sistema di frodi fiscali nel settore edilizio, realizzato tramite società che compensavano imposte e tributi con falsi crediti IVA e costi inesistenti. Il contribuente sosteneva di essere soltanto un dipendente o referente tecnico della società e contestava: 1) la violazione dell’art. 2639 c.c., per mancanza dei presupposti dell’amministratore di fatto; 2) la violazione degli artt. 5 e 47 TUIR e dell’art. 2247 c.c., per l’erroneo riconoscimento della qualità di socio occulto e per l’imputazione presuntiva degli utili; 3) la violazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’erronea imputazione per interposizione; 4) in via conseguente, la violazione dell’art. 2729 c.c. sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi. La CTR aveva riformato la decisione favorevole di primo grado, valorizzando le risultanze della verifica, le dichiarazioni dei terzi e il quadro indiziario che indicava il contribuente come dominus della società, al pari di altro soggetto anch’egli indicato come socio occulto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato gli elementi raccolti in sede di verifica e che le doglianze del contribuente, pur prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato i principi consolidati in tema di interposizione ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, di attribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa e di utilizzabilità di presunzioni anche su base inferenziale successiva, escludendo che vi fosse un vizio di diritto nella motivazione della sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto dei primi tre. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 2639 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non erano emersi i requisiti dell’amministratore di fatto; la Corte non ne ha ravvisato una violazione, ritenendo corretta la valutazione in fatto della CTR.
artt. 5 e 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il ricorrente li invocava contro l’imputazione dei redditi; la Corte ha ribadito che l’art. 5 si applica alle società di persone e non fonda la presunzione utilizzata nel caso di società di capitali.
art. 2247 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione di socio occulto; la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento della CTR sulla base dell’effettivo assetto sostanziale della società.
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
La norma consente l’imputazione al contribuente dei redditi formalmente riferiti a terzi quando sia provato, anche per presunzioni, che egli ne è l’effettivo possessore; la disposizione non distingue tra interposizione fittizia e reale.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono ammissibili se fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; la Corte esclude che il giudice di legittimità possa sostituirsi al giudice di merito nella loro valutazione.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citato come base dell’ulteriore avviso di accertamento, emesso a seguito di nuovi elementi acquisiti a carico del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero invece a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 consente l’imputazione al contribuente dei redditi formalmente riferiti a terzi quando l’Amministrazione provi, anche in via presuntiva, che il contribuente ne è l’effettivo possessore o gestore uti dominus.
- La norma sull’interposizione non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale: ciò che rileva è la prova dell’effettiva riferibilità del reddito al contribuente e non la sola intestazione formale.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente circa l’accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della società.
- La ristrettezza della compagine sociale può fondare, sul piano presuntivo, un vincolo di reciproco controllo e conoscenza degli affari sociali, idoneo a sorreggere l’imputazione degli utili extracontabili ai soci.
- Il divieto di 'doppie presunzioni' non opera come regola assoluta ostativa: una catena di inferenze è ammissibile se ciascun passaggio è sorretto dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto sono inammissibili o comunque non scrutinabili in cassazione come errori di diritto.
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