Sentenza n. 1467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 290/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale di diniego del trasferimento dalla sede di Senigallia alla Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente, collocato in posizione utile nella procedura di mobilità del luglio 2024, aveva chiesto il trasferimento anche presso la Polfer di San Benedetto del Tronto. L’Amministrazione non aveva disposto il trasferimento perché, avendo presentato la propria candidatura alle elezioni comunali di San Benedetto del Tronto nell’ottobre 2021, egli era ancora soggetto al divieto previsto dall’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 335/1982, che impedisce di prestare servizio per tre anni nella circoscrizione elettorale. Con l’appello ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque disporre il trasferimento formale alla sede richiesta e assegnarlo temporaneamente alla sede più vicina sino alla cessazione dell’incompatibilità, ai sensi dell’art. 53, comma 2. Ha dedotto l’errata applicazione della disciplina sulla mobilità, l’indebita disapplicazione del comma 2 dell’art. 53, la carenza assoluta di motivazione e l’eccesso di potere. Ha contestato inoltre il rilievo attribuito alle esigenze organizzative, richiamando il differimento generalizzato di trasferimenti disposto nel luglio 2025, e ha sostenuto che la mancata considerazione della posizione utile in graduatoria fosse illegittima. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato tardivi, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la memoria dell’Avvocatura dello Stato e i documenti depositati il 2 febbraio 2026. Nel merito ha ritenuto infondato l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 335/1982 configura il divieto di prestare servizio nella circoscrizione elettorale per tre anni come causa ostativa all’effettivo trasferimento nella sede incompatibile. La partecipazione alla procedura di mobilità non è vietata, ma il trasferimento può essere disposto solo quando l’incompatibilità sia cessata al momento della movimentazione. La soluzione proposta dall’appellante — trasferimento formale alla sede richiesta, immediata aggregazione presso altra sede e successivo rientro — è stata ritenuta irragionevole e strutturalmente disfunzionale, perché determinerebbe un’assegnazione meramente cartolare, un duplice movimento individuale e la scopertura effettiva della sede che la mobilità dovrebbe invece alimentare. Il differimento generalizzato dei trasferimenti del luglio 2025 non è stato considerato comparabile: esso riguardava una misura eccezionale e generale sulla tempistica di movimenti già programmati, senza assegnazioni fittizie né alterazione delle sedi di destinazione. Inoltre, il comma 2 dell’art. 53, relativo al trasferimento nella sede più vicina, riguarda esclusivamente il personale eletto e non è applicabile a chi si è soltanto candidato. Poiché l’incompatibilità dell’appellante sarebbe cessata nell’ottobre 2024 e la sede richiesta non era prevista tra quelle da alimentare nelle successive tornate, il rigetto del ricorso è stato confermato. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato
Il divieto di prestare servizio nella circoscrizione elettorale per tre anni costituisce una causa ostativa all’effettivo trasferimento nella sede incompatibile finché il periodo non sia decorso. La partecipazione alla mobilità resta possibile, ma il trasferimento può essere disposto soltanto dopo la cessazione dell’incompatibilità.
art. 53, comma 2, d.P.R. n. 335/1982
Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita
Il meccanismo del trasferimento nella sede più vicina si applica al personale che sia stato eletto e non al dipendente che abbia soltanto presentato la candidatura; non può quindi essere invocato per ottenere un trasferimento formale nella sede incompatibile seguito da un’assegnazione provvisoria altrove.
art. 55 d.P.R. n. 335/1982
La disciplina della mobilità non consente di superare il divieto di effettivo servizio nella sede interessata dall’incompatibilità elettorale né impone all’Amministrazione di disporre trasferimenti meramente formali.
art. 73 c.p.a.
La memoria e i documenti depositati oltre il termine processuale previsto sono dichiarati tardivi e non possono essere utilmente considerati ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel regime dell’incompatibilità elettorale previsto per il personale della Polizia di Stato, la partecipazione alla procedura di mobilità durante il periodo di incompatibilità non è vietata, ma l’effettivo trasferimento nella circoscrizione elettorale incompatibile non può essere disposto prima della scadenza del relativo periodo.
- Il trasferimento conseguente all’incompatibilità elettorale è funzionale a impedire la prosecuzione del servizio nella circoscrizione interessata e non può essere trasformato in un meccanismo di assegnazione meramente formale, seguito da un’immediata aggregazione presso altra sede, quando ciò determini movimenti duplicati e una scopertura effettiva dell’ufficio di destinazione.
- La disposizione che impone il trasferimento nella sede più vicina si applica al personale eletto e non al dipendente che abbia soltanto presentato la candidatura; essa non fonda quindi un diritto al trasferimento nella sede incompatibile con successiva assegnazione provvisoria altrove.
- La collocazione utile in una graduatoria di mobilità non attribuisce un diritto incondizionato al trasferimento quando, al momento della movimentazione, sussista una causa legale di incompatibilità con la sede richiesta; la mobilità resta subordinata sia alla cessazione dell’incompatibilità sia alle effettive esigenze di alimentazione degli uffici.
- Il differimento generale della presa di servizio, disposto per esigenze eccezionali di servizio, non è assimilabile al trasferimento individuale verso una sede nella quale il dipendente non può prestare servizio, perché il primo incide soltanto sulla tempistica mentre il secondo produrrebbe un’assegnazione cartolare e una disfunzione organizzativa strutturale.
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