Ordinanza n. 2383/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento Del provvedimento prot. GSEWEB/P20250950877 del 20.11.2025 (Allegato n. 1), arrecante comunicazione di esclusione della domanda prot. GSEWEB/A2025195493 trasmessa in data 27.06.2025 dalla Società Edil Pop S.r.l. di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. “Sviluppo Agrovoltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100507, comprensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 2040,00 kW, nel Comune di Mentana; Del Decreto Direttoriale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetican.403 del 17 ottobre 2025, (Allegato n. 2)e conosciuto dall’istante solo con la notifica del provvedimento di esclusione di cui sopra, di “Approvazione delle graduatorie risultanti dalla selezione di cui all’Avviso pubblico per la partecipazione alle Aste previste dal DM 22 dicembre 2023, n. 436 e ss.mm.ii. nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 1.1. “Sviluppo Agrovoltaico” del PNRR finanziato dell’Unione europea –NextGenerationEU, pubblicato con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 251 del 31.05.2024, come modificato dal DD n. 123 del 27.03.2025 di “Riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 22 dicembre 2023 n. 436” e del relativo elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili, di cui alle tabelle “A” e “B” (Allegati nn. 3 e 4)e specificatamente di quest’ultimo, relativo agli impianti esclusi dall’Asta, in cui la richiesta in titolarità della ricorrente figura, per il progetto codice n. AGRV100507,al n.32; Per quanto di interesse delle Regole Operative DM Agrivoltaico (Allegato n. 5), Appendice A, approvate con Decreto dipartimentale n. 233 del 16 maggio 2024(Allegato n. 6), nella versione aggiornata al 31.05.2024 a seguito di Decreto dipartimentale n. 251 del 31 maggio 2024(Allegato n. 7) Degli atti istruttori, a valenza endoprocedimentale, anche non espressamente individuati nel provvedimento finale. Per l’accertamento del diritto della Società ricorrente, mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Impresa con la Sig.ra Tiziana Fedeli, di accedere alla procedura ad asta prevista dal D.M. 438/2023 (DM “Agrivoltaico”)ed a essere inserita nella posizione cronologica della richiesta negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –Missione 2 Componente 1, Investimento 1.1.“Sviluppo agro-voltaico”, secondo il relativo posizionamento, in considerazione del ribasso percentualmente offerto, per la realizzazione attraverso finanziamento del progetto identificato con codice n. AGRV100507, denominato “Formelluccio 2” di potenza pari a 2,04MWp, da realizzare in Comune di Mentana (RM).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di asta per l’accesso al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante destinati a un progetto agrivoltaico finanziato nell’ambito del PNRR, nonché graduatoria degli impianti esclusi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici recante l’esclusione della domanda di ammissione agli incentivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 2,04 MWp nel Comune di Mentana. Ha inoltre impugnato il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha approvato le graduatorie della procedura d’asta prevista dalla disciplina sull’agrovoltaico, nella parte relativa agli impianti esclusi, nonché le pertinenti regole operative e gli atti istruttori endoprocedimentali. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto di accedere alla procedura d’asta e di essere inserita, secondo il proprio posizionamento, negli elenchi dei destinatari ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili. Dall’ordinanza non risultano esposti né esaminati specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto che gli interessi delle parti potessero essere adeguatamente tutelati mediante la fissazione sollecita dell’udienza pubblica di merito, stabilita per il 5 maggio 2026. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, individuati in tutte le imprese beneficiarie ammesse al contributo e inserite nelle graduatorie della procedura, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici. L’avviso dovrà contenere l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, il testo integrale del ricorso, l’individuazione dei controinteressati e gli estremi dell’ordinanza. Il GSE dovrà pubblicare il ricorso e l’ordinanza entro dieci giorni dalla comunicazione, conservarli online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare attestazione dell’avvenuta pubblicazione e rendere accessibili gli atti tramite un’apposita sezione del sito. La ricorrente dovrà depositare la prova degli adempimenti entro ulteriori dieci giorni dal primo adempimento; l’inosservanza è espressamente collegata alla possibile improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35 e 49 c.p.a. Le spese non sono state disciplinate nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Richiamato quale base della previsione secondo cui il mancato adempimento degli oneri connessi all’integrazione del contraddittorio può comportare l’improcedibilità del ricorso.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disposizione sull’integrazione del contraddittorio e sulla notificazione per pubblici proclami.
d.m. 22 dicembre 2023, n. 436
Indicato quale disciplina ministeriale di riferimento per la procedura d’asta e gli incentivi relativi allo sviluppo agrovoltaico.
Decreto direttoriale n. 251 del 31 maggio 2024
Indicato quale atto di pubblicazione dell’avviso pubblico per la partecipazione alle aste previste dalla disciplina sull’agrovoltaico.
Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025
Indicato quale atto di riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal d.m. n. 436 del 2023.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità elevata di beneficiari individuabili per categorie o mediante graduatorie, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, qualora la notificazione ordinaria risulti particolarmente onerosa o sommamente difficile.
- Nella notificazione per pubblici proclami disposta mediante il sito istituzionale dell’amministrazione, devono essere assicurate adeguate garanzie di conoscibilità attraverso la pubblicazione del ricorso e del provvedimento autorizzativo, l’indicazione dei controinteressati, la permanenza online degli atti, l’attestazione della data di pubblicazione e un collegamento facilmente accessibile dalla home page.
- Il giudice può subordinare la prosecuzione del giudizio al tempestivo adempimento degli oneri di pubblicazione e al deposito della relativa prova entro termini perentori, prevedendo che l’inosservanza determini l’improcedibilità del ricorso.
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