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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08164/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pace ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e per mancata motivazione rafforzata, posto che la sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato valorizzando le sue dichiarazioni in causa propria; (2) violazione dell'art. 593, comma 2 c.p.p. in relazione al nuovo limite alla impugnabilità da parte del Pubblico Ministero introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, deducendo che il P.M. non avrebbe potuto appellare la sentenza di proscioglimento trattandosi di contravvenzione e che, comunque, l'appello non avrebbe apportato elementi nuovi per ritenere la responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza procedurale. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel riformare l'assoluzione pronunciata in primo grado, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'esame delle prove dichiarative ritenute decisive (in particolare l'esame dell'imputato e del teste che aveva operato il sequestro) ai sensi dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p., non potendo limitarsi a valutare in forma cartolare le dichiarazioni già rese in primo grado. Per tali ragioni la sentenza di condanna emessa in appello (sei mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 699, comma secondo c.p.) è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, diversa Sezione, per nuovo esame conformemente ai principi indicati. Il motivo relativo alla presunta inammissibilità dell'appello del P.M. (legge n. 114/2024) è stato dichiarato assorbito, con la precisazione che il ricorso in appello del P.M. era stato proposto contro una sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge e pertanto era ammissibile (principio tempus regit actum).

Norme richiamate

  • art. 699, comma secondo c.p.

    Norma penale relativa al possesso di arma vietata; la condanna in appello era fondata sul ritrovamento di un coltello butterfly nel borsello dell'imputato.

  • art. 603, comma 3‑bis c.p.p.

    Imposta l'obbligo, quando la Corte d'appello riformi una sentenza assolutoria, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative che hanno contribuito all'esito liberatorio; la Corte ha ritenuto violato tale obbligo perché non sono stati riascoltati l'imputato e i testi decisivi.

  • art. 530, comma 2 c.p.p.

    Norma che prevede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; la sentenza di primo grado si è basata su tale motivo valorizzando le dichiarazioni dell'imputato.

  • art. 593, comma 2 c.p.p.

    Regola il potere d'impugnazione del Pubblico Ministero; la Corte ha rilevato che la modifica normativa (legge n. 114/2024) non poteva retroagire a inficiare un ricorso in appello già proposto prima dell'entrata in vigore della legge.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha limitato la possibilità per il P.M. di impugnare sentenze di proscioglimento nelle contravvenzioni; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la limitazione non si applicava perché l'appello era stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge.

  • art. 11 delle Preleggi

    "la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo"

    Principio del tempus regit actum: la legge nuova non si applica retroattivamente agli atti già compiuti; utilizzato per confermare l'ammissibilità dell'appello del P.M. proposto prima della legge n. 114/2024.

  • Corte EDU, Maestri c. Italia (8 luglio 2021)

    Principio europeo secondo cui, in caso di ribaltamento in appello di una decisione assolutoria basata sulle dichiarazioni dell'imputato, è necessaria l'assunzione dell'esame dell'imputato anche in secondo grado; la Corte di Cassazione ha richiamato tale principio a sostegno dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022; Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024)

    Precedenti che affermano l'obbligo di rinnovazione dell'esame dell'imputato e la non retroattività delle modifiche sulle impugnazioni del P.M.; sono stati richiamati per motivare l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado assolve valorizzando dichiarazioni rilasciate dall'imputato o da testi, la Corte d'appello che intenda riformare quell'assoluzione è obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, riassumendo le stesse prove dichiarative ritenute decisive (art. 603, comma 3‑bis c.p.p.).
  • La rinnovazione dell'istruttoria e la motivazione rafforzata sono obblighi concorrenti: il mancato riascolto delle prove dichiarative decisive e la carenza di motivazione rafforzata determinano l'annullamento della sentenza di condanna e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La Corte di appello non può limitarsi a una valutazione cartolare delle dichiarazioni rese in primo grado quando tali dichiarazioni hanno inciso sul convincimento assolutorio; è necessario il contraddittorio in sede di nuova escussione, incluso l'esame dell'imputato.
  • Le modifiche normative che limitano il potere d'impugnazione del Pubblico Ministero non hanno effetto retroattivo: gli atti d'impugnazione proposti prima dell'entrata in vigore della nuova norma restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell'impugnazione (principio tempus regit actum, art. 11 Preleggi).
  • La giurisprudenza europea (Corte EDU) richiede garanzie processuali specifiche quando si ribaltano decisioni assolutorie fondate sulle dichiarazioni dell'imputato; i giudici nazionali devono assicurare la rinnovazione dell'esame per rispettare il diritto al contraddittorio e alla difesa.
  • In casi analoghi, chi impugna un'assoluzione (sia P.M. sia parte civile) dovrebbe proporre nuovi elementi di prova o chiedere la rinnovazione istruttoria: senza ciò, il giudice d'appello rischia di vedere la sua decisione annullata per vizi procedurali.

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