Cassazione Penale, Sentenza n. 45500/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava che l'ordinanza del Tribunale di Alessandria avesse travisato le risultanze documentali e fosse carente nella valutazione del vincolo della continuazione tra diverse pronunce. Il difensore ha sostenuto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto interrotta l'unicità del disegno criminoso per alcuni periodi di carcerazione e non aveva valutato la sussistenza del vincolo di continuazione tra talune decisioni (in particolare tra le sentenze indicate ai nn. 2, 5, 6, 7, 8), omettendo confronti necessari e motivazioni coerenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte, ritenendo insufficientemente motivate le argomentazioni del giudice dell'esecuzione circa l'esclusione della continuazione per alcune pronunce. Ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo alle sentenze del Tribunale di Alessandria dell'8 marzo 2008, 17 agosto 2015, 6 ottobre 2016 e 23 gennaio 2009 e della Corte d'appello di Torino dell'8 febbraio 2012, e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto e per colmare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La norma disciplina la continuazione tra sentenze ai fini dell'esecuzione e richiede una valutazione motivata della sussistenza del vincolo di continuazione; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato l'esclusione della continuazione per alcune pronunce, giustificando l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare in modo esplicito la sussistenza o l'esclusione del vincolo di continuazione tra tutte le sentenze rilevanti; la mera affermazione generica non è sufficiente.
- La continuazione va verificata confrontando le date dei fatti e l'unità del disegno criminoso; la distanza temporale da sola non prova l'interruzione del disegno se non adeguatamente spiegata.
- Se alcune pronunce sono già state ritenute avvinte in continuazione tra loro in precedenti decisioni, il giudice deve tenerne conto e motivare specificamente eventuali diversità di valutazione.
- La Corte di cassazione annulla e rinvia quando riscontra travisamento delle risultanze documentali o lacune motivazionali che impediscono un giudizio sul punto; il rinvio può essere disposto a diversa composizione del tribunale.
- In casi simili, la difesa dovrebbe documentare con precisione le date, le precedenti statuizioni sulla continuazione e le ragioni per cui l'unicità del disegno criminoso permane nonostante periodi di detenzione.
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