Ordinanza n. 162/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della nota prot. n. 277528 del 18.05.2023 del Comune di Milano – Direzione Rigenerazione Urbana – Area Bonifiche pervenuta a mezzo PEC in pari data ed avente ad oggetto “Area - Via GESU' 6 – Milano Codice Identificativo 151462057 (da riportare in tutte le comunicazioni) Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta il 14/04/2023 - Richiesta di revisione documento progettuale”, ivi compresi gli allegati alla predetta nota, ossia il parere prot. n. 75876 del 15.04.2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, il parere prot. n. 80223 del 04.05.2023 dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, la nota prot. n. 76367 del 16.05.2023 della Città Metropolitana di Milano, nonché la nota prot. n. 342397 del 22.06.2023 del Comune di Milano – Direzione Rigenerazione Urbana – Area Bonifiche avente ad oggetto “Area Via GESU' 6 – Milano Codice Identificativo 151462057 (da riportare in tutte le comunicazioni) Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona del 14/04/2023 Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona” e gli allegati alla stessa, ossia il parere del 21.06.2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e il parere del 21.06.2023 dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del Comune di Milano e pareri endoprocedimentali relativi alla conferenza di servizi decisoria sull'area di Via Gesù 6, concernenti la richiesta di revisione del documento progettuale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota comunale con cui, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria relativa all'area di Via Gesù 6 a Milano, era stata richiesta la revisione del documento progettuale, unitamente ai pareri e alle note di ARPA Lombardia, ATS della Città Metropolitana di Milano e Città Metropolitana di Milano, nonché la successiva convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona e i relativi pareri. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e, se necessario, la richiesta di attività istruttoria. Ha inoltre richiesto al Comune resistente chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della documentazione allegata, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori, ordinando alla ricorrente di precisare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se permanga l'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione relativa alla controversia; al Comune ha ordinato di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove mancanti. Il termine decorre dalla comunicazione della Segreteria e gli adempimenti devono essere eseguiti nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ordinato alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti costituite e alle amministrazioni evocate in giudizio.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibile valutazione dell'inerzia processuale della ricorrente nella verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria del giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte, ai fini dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo disponga un incombente istruttorio per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la parte ricorrente deve dichiarare motivatamente l'attualità dell'interesse e aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti rilevanti.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto all'ordine giudiziale di dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e può comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e ordinare il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
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