Sentenza n. 450/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 47/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nullaosta all'assunzione di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al ricorrente (socio unico richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha appellato la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 47/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto prefettizio di rigetto del rilascio del nullaosta all'assunzione. Il diniego era stato motivato con carenze documentali, tra cui l'assenza di un DURC in corso di validità e della prova della legittimazione del richiedente, nonché con la tardività e incompletezza della documentazione integrativa trasmessa dopo il preavviso di rigetto. L'appellante ha dedotto: violazione degli artt. 1, 6, 10-bis e 21-octies l. 241/1990, per erronea esclusione della legittimazione e mancata attivazione del soccorso istruttorio; violazione dei principi di giusto procedimento e collaborazione tra amministrazione e cittadino, per omessa valutazione sostanziale della documentazione integrativa; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sproporzione e contraddittorietà; violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Il Consiglio di Stato ha individuato due profili: la legittimazione formale del socio unico e la valutazione sostanziale della documentazione prodotta nel procedimento.
La decisione
L'appello è stato accolto nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento del diniego prefettizio, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo alla documentazione integrativa, rilevando che la relazione della Prefettura introduceva in giudizio una motivazione ulteriore rispetto a quella del provvedimento e che l'amministrazione non aveva adeguatamente considerato le successive produzioni della parte. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa al soccorso istruttorio: benché l'atto costitutivo attribuisse la rappresentanza generale all'organo amministrativo e non al socio unico, la domanda poteva essere riferita alla società in ragione della posizione del richiedente, socio unico titolare del 100% del capitale, mediante un comportamento concludente. Applicando per identità di ratio il principio civilistico sull'esternazione non sacramentale del potere rappresentativo, il giudice ha ritenuto doverosa la possibilità di regolarizzare l'istanza. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri dell'azione amministrativa e dei doveri di collaborazione.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai compiti del responsabile del procedimento e alla gestione dell'istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impone di considerare le osservazioni e la documentazione integrativa dell'interessato prima dell'adozione del provvedimento finale.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dall'appellante tra le norme concernenti l'illegittimità del provvedimento.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la compensazione delle spese di giudizio.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, quale base per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Richiamati dall'appellante in relazione a ragionevolezza, diritto di difesa, partecipazione, buon andamento e imparzialità.
Massime di principio
- Quando un'istanza amministrativa è presentata dal socio unico titolare del 100% del capitale sociale, ma la rappresentanza generale spetta formalmente all'organo amministrativo, l'amministrazione non può respingerla senz'altro per difetto di rappresentanza: deve valutare se la riferibilità alla società risulti da comportamenti univoci e concludenti e, ove occorra, consentire la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.
- Il soccorso istruttorio può essere attivato anche per regolarizzare la riferibilità soggettiva di un'istanza amministrativa alla società interessata, quando la posizione del richiedente e la documentazione disponibile consentano di individuare la volontà sostanziale dell'ente.
- L'amministrazione deve esaminare effettivamente la documentazione integrativa prodotta dall'interessato nel procedimento, anche dopo il preavviso di rigetto, e non può fondare il diniego su una ricostruzione che ometta tale valutazione.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante elementi e giustificazioni ulteriori rispetto a quelli posti a base dell'atto impugnato.
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