Sentenza del 27/10/2020 n. 23528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso degli enti pubblici, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto da (XXXXX) S.r.l. (quindi è stato confermato l'obbligo contributivo per i motivi aggiunti aventi ad oggetto un atto autonomamente lesivo). Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'invito al pagamento di Euro 6.000 per omesso versamento del contributo unificato relativo al deposito di motivi aggiunti davanti al TAR. La società deduceva che i motivi aggiunti non introducevano una domanda nuova né ampliavano il thema decidendum, limitandosi a riprodurre le medesime censure del ricorso originario; l'Amministrazione sosteneva invece che con i motivi aggiunti era stato impugnato un ulteriore provvedimento (determinazione n.79/2016 di rigetto dell'intervento in autotutela) e quindi si era introdotta una domanda nuova rilevante ai fini dell'obbligo contributivo.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, art.13, comma 6-bis
"i motivi aggiunti che introducono domande nuove"
Il contributo unificato è dovuto per i motivi aggiunti solo se introducono domande nuove; il giudice deve valutare se i motivi aggiunti determinano un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia.
Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, art.14
Stabilisce che il presupposto d'imposta è il deposito dell'atto introduttivo; l'onere sorge al momento del deposito dell'atto (anche motivi aggiunti o ricorso incidentale che introducono domande nuove).
Decreto Legislativo n.104/2010, art.43
Disciplina le due tipologie di motivi aggiunti: 'propri' (nuove ragioni contro lo stesso atto, ampliamento della causa petendi) e 'impropri' (impugnazione di atti diversi con ampliamento del petitum).
Direttiva 89/665 (citata indirettamente tramite Corte di Giustizia)
Principi europei di accesso ai mezzi di ricorso ed effettività della tutela devono essere rispettati: l'onere contributivo cumulativo è legittimo solo se non ostacola l'effettività e se vi è un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia.
Sentenza Corte di Giustizia C-61/14 (6.10.2015)
Il pagamento cumulativo dei tributi giudiziari è compatibile con il diritto UE solo se gli oggetti del ricorso principale e dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e i motivi aggiunti comportano un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia; il giudice nazionale deve verificare tale circostanza e dispensare dal pagamento se le condizioni non sussistono.
Codice del Processo Amministrativo, art.32
Ammette il cumulo di domande connesse nello stesso giudizio; la connessione oggettiva è criterio rilevante per valutare se sia lecito trattare congiuntamente più atti.
Codice del Processo Amministrativo, art.40, comma 1, lett. b)
"l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto e il provvedimento impugnato"
Nel giudizio impugnatorio l'unicità o pluralità di domande si valuta in funzione dei provvedimenti autonomamente lesivi impugnati; l'impugnazione di atti diversi può configurare pluralità di domande rilevante ai fini contributivi.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.5/2015
Conferma che la pluralità di domande si determina in base alla richiesta di annullamento di provvedimenti autonomamente lesivi; il riferimento al 'bene della vita' perseguito non è sufficiente a ritenere un'unica domanda.
Decreto Legislativo n.163/2006, art.243-bis
Norma di riferimento per il preavviso di ricorso e l'intervento in autotutela in materia di appalti (richiamata nei fatti come titolo dell'istanza di autotutela impugnata).
Massime di principio
- Il contributo unificato per motivi aggiunti è dovuto solo se i motivi aggiunti introducono una 'domanda nuova' che determina un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia già pendente (criterio derivato dalla Corte di Giustizia C-61/14).
- La valutazione se sussista un 'considerevole ampliamento' è rimessa al giudice nazionale che deve esaminare la natura degli atti impugnati e il rapporto tra petitum e causa petendi: non basta che le deduzioni siano simili se l'atto impugnato è autonomamente lesivo.
- La mera identità del 'bene della vita' perseguito non esclude l'obbligo contributivo: rileva il numero e la natura dei provvedimenti impugnati (se sono atti distinti e dotati di autonoma efficacia lesiva, può sorgere l'obbligo).
- La connessione tra atti rileva solo se è 'forte' (pregiudizialità/dipendenza), cioè quando l'illegittimità di un atto determina necessariamente l'illegittimità dell'altro; in tali casi non si configura un ampliamento considerevole e il contributo aggiuntivo può non essere dovuto.
- In presenza di connessioni deboli (soggettive o meramente fattuali/causali) l'impugnazione con motivi aggiunti di atti diversi deve essere assoggettata al contributo unificato.
- In concreto, per decidere la necessità del versamento: comparare gli atti impugnati, verificare se sussiste rapporto di pregiudizialità o dipendenza, valutare se il petitum dei motivi aggiunti richiede pronunce autonome; se la risposta è negativa il contribuente può essere dispensato dal pagamento, altrimenti il contributo è dovuto.
- Prassi operativa: quando si depositano motivi aggiunti, indicare chiaramente se si tratta di motivi 'propri' (solo nuove ragioni contro lo stesso atto) o 'impropri' (impugnazione di atti diversi) e, se possibile, motivare la connessione forte per chiedere l'esenzione dal nuovo contributo; notificare i motivi aggiunti all'amministrazione e ai controinteressati.
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