Cassazione Penale, Sentenza n. 27393/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la nullità della deliberazione della Corte territoriale per violazione del contraddittorio, deducendo che la Corte aveva deciso in camera di consiglio senza consentire la discussione orale nonostante il difensore avesse tempestivamente inviato via PEC una richiesta di trattazione orale (prevista dall'art. 23-bis del d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con L.18/12/2020, n.176). Nella PEC era indicato correttamente il numero del procedimento, il nome dell'imputato e la data/ora dell'udienza nel corpo della richiesta, ma l'oggetto conteneva per errore una data diversa. La Corte territoriale aveva comunque inserito il procedimento tra quelli da trattare in camera di consiglio e aveva deliberato senza la partecipazione della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: l'errore materiale limitato all'oggetto della PEC non ha invalidato la manifestazione di volontà della difesa, atteso che tutti gli altri dati identificativi erano corretti e la richiesta era pervenuta nei termini. La mancata apertura alla discussione orale ha determinato una nullità per violazione del contraddittorio. Pertanto la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Regola la possibilità di richiedere tramite PEC la trattazione orale del procedimento; la Corte ha interpretato che una richiesta valida, anche se con errore materiale nell'oggetto, deve essere presa in considerazione se il corpo della PEC contiene i dati identificativi corretti e la richiesta è pervenuta nei termini
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; qui è stata valutata la denuncia di nullità processuale (lett. c) e, in via subordinata, questioni di violazione di legge e vizio di motivazione (lett. b ed e), quest'ultime assorbite
art. 175 cod. pen.
Norma sulla non menzione della condanna; presente negli atti di merito ma non centrale nella decisione della Cassazione qui in tema di nullità procedurale
Giurisprudenza di riferimento
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro); Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 (Giaconi)
Principi consolidati secondo i quali la Corte può esaminare gli atti per verificare l'error in procedendo e che la mancata osservanza del contraddittorio configura nullità deducibile in cassazione
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale inviata via PEC deve essere valutata nel suo complesso: un errore materiale nell'oggetto non annulla la volontà se nel corpo della PEC sono presenti i dati identificativi corretti (numero procedimento, nome imputato, data/ora) e la stessa è pervenuta nei termini.
- Se la Corte dispone la trattazione in camera di consiglio nonostante una richiesta valida di discussione orale, si configura una nullità per violazione del principio del contraddittorio che può portare all'annullamento della decisione in Cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- In presenza di una nullità procedurale che incide sul diritto di difesa, motivi sostanziali sull'an (es. vizi di motivazione) possono risultare assorbiti; il rimedio principale è l'annullamento e il rinvio.
- Difensori e cancellerie devono porre cura nella comunicazione telematica: conservare ricevute PEC e produrre gli elementi identificativi nel corpo del messaggio riduce il rischio che un errore materiale osti al riconoscimento della richiesta.
- Chi intende impugnare una decisione adottata in assenza della discussione orale deve esercitare il rimedio in Cassazione denunciando la violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Corte valuterà la validità formale e sostanziale della istanza di trattazione orale.
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