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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento ​- del provvedimento di diniego definitivo al Permesso di Costruire in Sanatoria (legge 724/94), n. 1/2026 del 26.03.2026 prot. 5751, emesso dal Comune di San Marzano sul Sarno (SA) – Settore Gestione del Territorio e notificato in data 26.03.2026 a mezzo p.e.c., relativo alla domanda di condono edilizio prot. n. 1979 del 28.02.1995;- dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di San Marzano sul Sarno n. 5 del 23.06.2025, per quanto di interesse;- dell’avvio del procedimento di accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale e comunicazione nominativo del responsabile del procedimento e del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i, notificato il 09.04.2026;- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali pareri e note istruttorie.​

Giustizia amministrativa202600682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria relativo a una domanda di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994, unitamente all'ordinanza di demolizione e all'avvio del procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo del condono edilizio presentato nel 1995 dal dante causa, l'ordinanza di demolizione delle opere abusive e l'avvio del procedimento di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita. Ha dedotto cinque gruppi di censure. In primo luogo, ha sostenuto che l'integrazione documentale depositata nel dicembre 2025 non costituisse una nuova domanda tardiva né una modifica sostanziale dell'istanza originaria, ma una mera precisazione volta a correggere un errore di rappresentazione grafica e a documentare opere già comprese nel condono, censurando il diniego per violazione della l. 724/1994 e della l. 241/1990, travisamento, difetto di istruttoria ed erronea qualificazione dell'integrazione. In secondo luogo, ha contestato l'erronea applicazione della giurisprudenza sul divieto di "condono in progress", sostenendo che il principio richiamato dal Comune riguardasse soltanto nuovi abusi o ampliamenti dell'oggetto della domanda, non ricorrenti nel caso concreto. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, lamentando l'omessa effettiva valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego. In quarto luogo, ha censurato il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto per avere il Comune applicato il divieto di condono progressivo senza verificare concretamente la preesistenza integrale delle opere alla data utile. Infine, ha invocato la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, ritenendo eccessivamente formalistico il comportamento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha deciso la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari, poiché il ricorso era manifestamente infondato nel merito. Il Collegio ha rilevato che il diniego di condono era sorretto da autonome ragioni ostative di natura legale, risultanti dalla localizzazione dell'immobile in area sottoposta a plurimi vincoli: vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, vincolo idrogeologico derivante dal PSAI Campania Centrale, pericolosità e vulnerabilità idraulica medie, rischio atteso medio, tutela dei corsi d'acqua pubblici con fascia di inedificabilità relativa di 150 metri e vincolo archeologico esteso all'intero territorio comunale. Tali vincoli, secondo il giudice, integrano un regime di tutela rafforzata e costituiscono un limite legale all'accoglibilità della domanda di condono, sicché il diniego risultava imposto dalla legge e non lasciava margini di discrezionalità amministrativa favorevoli alla ricorrente. Le censure relative all'integrazione documentale, al condono progressivo, alla partecipazione procedimentale e all'istruttoria non erano idonee a superare tale autonoma ratio decidendi, anche perché non contestavano efficacemente la sussistenza dei vincoli né l'assenza dei necessari titoli autorizzativi. Sono state respinte anche le doglianze contro l'ordinanza di demolizione, ritenuta atto consequenziale e vincolato rispetto all'accertata abusività e alla mancata sanabilità dell'intervento; in presenza di opere realizzate in area soggetta a vincoli di inedificabilità, l'amministrazione non dispone di discrezionalità sulla conservazione dell'opera ed è tenuta a ordinarne la rimozione. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è di manifesta soluzione; il TAR lo ha applicato ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

  • art. 724/1994

    La domanda di condono edilizio è stata ritenuta non accoglibile per la presenza di vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici e archeologici ostativi.

  • d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico previsto dal decreto è stato considerato, unitamente agli altri vincoli gravanti sull'area, limite legale all'accoglibilità del condono.

  • art. 2 D.M. 1444/1968

    Il Comune aveva classificato l'area U1 come equiparata a zona omogenea B; tale classificazione non ha superato l'autonoma efficacia ostativa dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e archeologici.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni al preavviso di diniego è stata ritenuta inidonea a incidere sulla legittimità del diniego, fondato su ragioni legali ostative non efficacemente contestate.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza non consente di superare un limite legale alla sanabilità dell'abuso.

Massime di principio

  • La presenza di vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici o archeologici di natura ostativa costituisce un limite legale all'accoglibilità della domanda di condono edilizio e impone il diniego quando manchino i necessari titoli autorizzativi.
  • Quando il diniego di condono è sorretto da una autonoma ragione ostativa di natura legale, le censure relative alla qualificazione dell'integrazione documentale, alla partecipazione procedimentale o all'istruttoria non possono condurre all'annullamento se non contestano efficacemente la sussistenza di tale ragione.
  • L'ordinanza di demolizione è atto consequenziale e vincolato rispetto all'accertamento dell'abusività dell'intervento e alla sua non sanabilità; in presenza di opere realizzate in area soggetta a vincoli di inedificabilità, l'amministrazione non dispone di discrezionalità sulla conservazione dell'opera ed è tenuta a ordinarne la rimozione.
  • Il giudice amministrativo può decidere la controversia sulla base della ragione più liquida, esaminando prioritariamente la questione di più pronta e manifesta soluzione e omettendo l'esame delle questioni logicamente antecedenti non necessarie alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiBonifiche e siti contaminati
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioAmbiente
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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