Cassazione Penale, Sentenza n. 36068/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo (con isolamento diurno per tre mesi) con la reclusione di trent'anni, invocando la possibilità di accesso al rito abbreviato in seguito alle modifiche normative intervenute tra il 1999 e il 2000 (legge n. 479/1999 "Carotti" e successive disposizioni transitorie), deducendo altresì la nullità per omessa comunicazione della possibilità di richiedere il rito in sede di Cassazione e sostenendo la rilevanza di successivi sviluppi giurisprudenziali e costituzionali e del principio della lex mitior per ottenere la rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto l'incidente di esecuzione: la disciplina sull'accesso al rito abbreviato è di natura processuale e soggetta a condizioni transitorie (d.l. n. 82/2000) che nel caso di Ambrosio non erano soddisfatte perché i gradi di giudizio si erano già esauriti; la Corte ha ritenuto infondati gli argomenti di nullità per mancata informazione e l'eccezione di applicazione retroattiva della normativa più favorevole. Inoltre è stata confermata la precedente pronuncia della Cassazione (n. 12110/2000) che aveva già rigettato la richiesta di accesso al rito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442 c.p.p.
alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta
Originariamente prevedeva la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni in caso di giudizio abbreviato; la Corte ricostruisce che tale previsione fu dichiarata incostituzionale nella parte di eccesso di delega e successivamente modificata/riaperta dalla legge n. 479/1999, ma l'applicabilità dipende dalle condizioni processuali e transitorie al momento della richiesta
Legge n. 479/1999 ("Carotti")
Ha ripristinato la possibilità di accesso al rito abbreviato anche per reati puniti con ergastolo, prevedendo la conversione in trent'anni, ma non disciplinò compiutamente i procedimenti già pendenti, rendendo necessaria una disciplina transitoria
D.L. n. 82/2000 (conv. con L. 144/2000)
Disciplina transitoria che ha stabilito le condizioni di recupero dell'accesso al rito abbreviato per i procedimenti pendenti (richiesta nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore, a condizione che l'istruttoria dibattimentale non si fosse conclusa); nella sentenza è ritenuta decisiva per escludere il diritto di Ambrosio all'accesso in quanto i gradi di giudizio erano già conclusi
D.L. n. 341/2000 (conv. L. 4/2001)
la pena dell'ergastolo dovesse intendersi l'ergastolo "semplice"
Ha dato interpretazione alla locuzione "pena dell'ergastolo" come ergastolo senza isolamento diurno e ha previsto effetti sulla sostituzione della pena in casi particolari; la Corte segnala che la vicenda giuridica relativa a tale norma è distinta dal caso di Ambrosio
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta la correttezza formale e sostanziale delle censure mosse ai sensi di tale articolo e dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza
art. 24 Cost.
Richiamato con riferimento al diritto di difesa: la facoltà di chiedere riti alternativi integra aspetti del diritto di difesa solo nella misura in cui il legislatore ha previsto le condizioni per la loro esperibilità; non determina un diritto assoluto e incondizionato a ottenere il rito
art. 25, comma 2 Cost.
Principio di legalità della pena e vincolo della legge penale; invocato nella discussione sulla retroattività della norma più favorevole e sulla natura sostanziale vs. processuale delle disposizioni relative al rito abbreviato
art. 6 e art. 7 CEDU
Richiamati in relazione al diritto a un equo processo e al divieto di pene senza base legale; la Corte ritiene che, salvo arbitrività, il legislatore può regolare l'applicazione di norme procedurali ai processi in corso entro limiti ragionevoli e non sempre sussiste un obbligo convenzionale di estendere benefici procedurali a situazioni già definite
Massime di principio
- Le disposizioni che regolano l'accesso ai riti alternativi (es. rito abbreviato) hanno natura prevalentemente processuale: il loro effetto premiale si applica solo se ricorrono le condizioni temporali e procedurali previste dalla disciplina transitoria
- Se, al momento di entrata in vigore di una norma che amplia l'accesso a un rito premiale, il procedimento ha già esaurito le fasi rilevanti (ad es. istruttoria o gradi di giudizio), il giudice può legittimamente escludere l'applicazione del beneficio
- La mancata comunicazione della possibilità di richiedere un rito alternativo non è automaticamente causa di nullità quando quella facoltà non era prevista per la specifica posizione processuale dell'imputato
- Per riaprire il giudicato in esecuzione (incidente di esecuzione) sulla specie o misura della pena occorrono presupposti stringenti: decisioni sovranazionali o costituzionali che rilevino vizi strutturali della normativa sostanziale o una chiara violazione dei principi di retroattività in mitius
- Le istanze tardive di accesso al rito presentate in sede di legittimità (motiv i nuovi) sono in genere inammissibili quando la disciplina transitoria esclude tale sede per il recupero del beneficio
- Nelle controversie che riguardano l'applicazione di norme più favorevoli, è fondamentale valutare non solo la successione normativa, ma anche il momento e le modalità concrete in cui l'imputato ha potuto esercitare il diritto di scelta procedurale
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