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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29609/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma per i reati di bancarotta semplice documentale (mancato aggiornamento del libro degli inventari) e per aggravamento del dissesto: il ricorrente deduceva l'assenza dell'aggravamento del dissesto e della colpa grave, contestava l'incidenza sull'attivo delle operazioni di acquisto di crediti deteriorati, sosteneva che la mancata approvazione dei bilanci da parte dei soci esonerasse l'amministratore dall'aggiornamento delle scritture e invocava l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. o, in subordine, dell'attenuante di lieve entità del danno ex art. 219 I. fall.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'aggravamento del dissesto è stato accertato anche in ragione della prolungata prosecuzione dell'attività in situazione di dissesto e della crescita dei debiti; (2) la mancata approvazione dei bilanci non esime l'amministratore dall'obbligo di tenuta e aggiornamento delle scritture contabili, compreso il libro degli inventari; (3) la causa di non punibilità ex art. 131-bis e l'attenuante ex art. 219 I. fall. non potevano essere riconosciute, dato il carattere plurimo e durevole delle omissioni e l'impossibilità di ricostruire l'attivo a causa dell'occultamento/documentazione mancante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 217, primo comma, n. 4, I. fall.

    Norma relativa all'aggravamento del dissesto; la Corte l'ha interpretata nel senso che la prosecuzione dell'attività in dissesto e la crescita dei debiti, unitamente alla lunga inerzia dell'amministratore, configurano aggravamento fondato su colpa grave

  • art. 55, primo comma, I. fall.

    Riferimento utilizzato dal ricorrente per sostenere che la procedura concorsuale non avrebbe evitato ulteriori interessi; la Corte ha ritenuto la ricostruzione assertiva e non dimostrata, non idonea a escludere l'aggravamento

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la norma per la pluralità e gravità delle omissioni e per le conseguenze pregiudizievoli per i creditori

  • art. 219 I. fall.

    Norma che prevede, tra l'altro, l'attenuante per danno di lieve entità; la Corte ha escluso tale attenuante quando l'occultamento/documentazione mancante impedisce la ricostruzione dell'attivo e la valutazione del danno

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di formulazione dei motivi di ricorso nei limiti stabiliti; la Corte ha rilevato la genericità di alcune censure del ricorrente

Massime di principio

  • L'amministratore non è esonerato dagli obblighi di tenuta e aggiornamento delle scritture contabili (incluso il libro degli inventari) per la sola inerzia dell'assemblea dei soci nella approvazione dei bilanci
  • La prosecuzione dell'attività in stato di dissesto per un arco temporale prolungato può integrare l'aggravamento del dissesto quando si producono effetti negativi sull'attivo e sui debiti sociali, e ciò è valutabile anche in relazione alla mancata ricostituzione del capitale sociale
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e l'attenuante per danno di lieve entità non sono applicabili se le omissioni sono plurime, durevoli e hanno reso impossibile la ricostruzione dell'attivo o hanno cagionato pregiudizio apprezzabile ai creditori
  • Critiche di carattere meramente assertivo o generiche (senza indicazione precisa delle ragioni probatorie) sono inammissibili in Cassazione e difficilmente superano il vaglio di motivazione
  • La condotta dell'amministratore va valutata nella sua globalità: omissioni ripetute e la mancata adozione di iniziative conservative possono configurare colpa grave anche in assenza di atti palesemente distrattivi

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