Cassazione Penale, Sentenza n. 29609/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma per i reati di bancarotta semplice documentale (mancato aggiornamento del libro degli inventari) e per aggravamento del dissesto: il ricorrente deduceva l'assenza dell'aggravamento del dissesto e della colpa grave, contestava l'incidenza sull'attivo delle operazioni di acquisto di crediti deteriorati, sosteneva che la mancata approvazione dei bilanci da parte dei soci esonerasse l'amministratore dall'aggiornamento delle scritture e invocava l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. o, in subordine, dell'attenuante di lieve entità del danno ex art. 219 I. fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'aggravamento del dissesto è stato accertato anche in ragione della prolungata prosecuzione dell'attività in situazione di dissesto e della crescita dei debiti; (2) la mancata approvazione dei bilanci non esime l'amministratore dall'obbligo di tenuta e aggiornamento delle scritture contabili, compreso il libro degli inventari; (3) la causa di non punibilità ex art. 131-bis e l'attenuante ex art. 219 I. fall. non potevano essere riconosciute, dato il carattere plurimo e durevole delle omissioni e l'impossibilità di ricostruire l'attivo a causa dell'occultamento/documentazione mancante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 217, primo comma, n. 4, I. fall.
Norma relativa all'aggravamento del dissesto; la Corte l'ha interpretata nel senso che la prosecuzione dell'attività in dissesto e la crescita dei debiti, unitamente alla lunga inerzia dell'amministratore, configurano aggravamento fondato su colpa grave
art. 55, primo comma, I. fall.
Riferimento utilizzato dal ricorrente per sostenere che la procedura concorsuale non avrebbe evitato ulteriori interessi; la Corte ha ritenuto la ricostruzione assertiva e non dimostrata, non idonea a escludere l'aggravamento
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la norma per la pluralità e gravità delle omissioni e per le conseguenze pregiudizievoli per i creditori
art. 219 I. fall.
Norma che prevede, tra l'altro, l'attenuante per danno di lieve entità; la Corte ha escluso tale attenuante quando l'occultamento/documentazione mancante impedisce la ricostruzione dell'attivo e la valutazione del danno
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di formulazione dei motivi di ricorso nei limiti stabiliti; la Corte ha rilevato la genericità di alcune censure del ricorrente
Massime di principio
- L'amministratore non è esonerato dagli obblighi di tenuta e aggiornamento delle scritture contabili (incluso il libro degli inventari) per la sola inerzia dell'assemblea dei soci nella approvazione dei bilanci
- La prosecuzione dell'attività in stato di dissesto per un arco temporale prolungato può integrare l'aggravamento del dissesto quando si producono effetti negativi sull'attivo e sui debiti sociali, e ciò è valutabile anche in relazione alla mancata ricostituzione del capitale sociale
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e l'attenuante per danno di lieve entità non sono applicabili se le omissioni sono plurime, durevoli e hanno reso impossibile la ricostruzione dell'attivo o hanno cagionato pregiudizio apprezzabile ai creditori
- Critiche di carattere meramente assertivo o generiche (senza indicazione precisa delle ragioni probatorie) sono inammissibili in Cassazione e difficilmente superano il vaglio di motivazione
- La condotta dell'amministratore va valutata nella sua globalità: omissioni ripetute e la mancata adozione di iniziative conservative possono configurare colpa grave anche in assenza di atti palesemente distrattivi
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