Cassazione Penale, Ordinanza n. 27118/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18 novembre 2024. Con l'unico motivo ha dedotto: difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi posti a base delle censure e, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi né di svolgere il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per lamentare il difetto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta non specifica
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di indicazione puntuale degli elementi a sostegno delle censure comporta inammissibilità
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla statuizione finale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sia generico o indeterminato e non consenta di comprendere quali specifici errori siano imputati alla sentenza impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi impone di indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, non essendo sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva.
- La denuncia di vizio motivazionale, di eccessività della pena o di erronea qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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