Cassazione Civile, Ordinanza n. 06302/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una titolare di servitù di passaggio, gravante su un fondo altrui, che agiva per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, lo sgombero del viale da ostacoli al transito e il risarcimento del danno, assumendo che opere realizzate sul fondo servente avessero turbato o limitato l'esercizio del diritto di passaggio. Il Tribunale rigettava le domande ritenendo che le opere non avessero escluso né gravemente limitato il transito, applicando il criterio del "minimo mezzo". La Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame. In cassazione la ricorrente deduceva, con tre motivi, violazione degli artt. 1064, 1067 e 1078 c.c. ed erronea valutazione del quadro probatorio, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'effettiva turbativa della servitù causata dalle opere; con il quarto motivo lamentava la mancata C.T.U., l'errata valutazione delle prove e l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la verifica circa il concreto pregiudizio arrecato dalle innovazioni al fondo servente all'esercizio della servitù è accertamento di merito, non censurabile in sede di legittimità; nel caso concreto la Corte d'appello aveva condiviso la decisione del Tribunale nel senso che le innovazioni non costituivano di per sé limitazione della servitù. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo perché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito, il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme e, comunque, difettava di specificità, non essendo indicato il fatto decisivo asseritamente omesso. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1064 c.c.
richiamato come norma sulla servitù, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di merito sulla concreta incidenza delle opere sul diritto di passaggio
art. 1067 c.c.
richiamato quale norma sulle innovazioni del fondo servente, ma la Corte ha ribadito che l'innovazione non è di per sé limitativa della servitù senza un effettivo pregiudizio al fondo dominante
art. 1078 c.c.
richiamato come norma invocata dalla ricorrente, senza un vaglio di merito nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato il raddoppio del contributo unificato in presenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di servitù, il semplice compimento di innovazioni sul fondo servente non integra automaticamente una violazione del diritto di servitù: occorre accertare in concreto se l'opera abbia arrecato un effettivo pregiudizio al fondo dominante o abbia oltrepassato il limite della tollerabilità.
- L'apprezzamento circa la concreta limitazione o turbativa dell'esercizio della servitù è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste di violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi o carenza motivazionale, quando la censura miri in realtà a ottenere un riesame del merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere specificamente articolato, indicando il fatto storico non esaminato e la sua decisività; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La preclusione derivante dalla 'doppia conforme' limita la deducibilità del vizio di omesso esame dei fatti decisivi quando le decisioni di merito coincidano nella ricostruzione della vicenda.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non costituisce di per sé vizio denunciabile in cassazione, se la censura investe in realtà la valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
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