Cassazione Penale, Sentenza n. 22135/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ruggeri ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 24 comma 6-septies L.176/2020, sostenendo che uno degli allegati trasmessi telematicamente risultava privo della firma digitale. La ricorrente ha rilevato che l'atto di impugnazione e la procura speciale erano firmati digitalmente e che la sentenza impugnata era stata allegata solo "a titolo di cortesia" e senza firma digitale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur ribadendo il principio di rigore formale per le impugnazioni telematiche, la Corte ha distinto tra documenti di parte (per i quali la firma digitale sugli allegati è requisito essenziale) e documenti già formati nell'ufficio che ha emesso il provvedimento (come la sentenza), che secondo la normativa vigente all'epoca dovevano essere inseriti nel fascicolo d'ufficio. Poiché l'allegato privo di firma era la sentenza impugnata, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per il prosieguo.
Norme richiamate
Art. 24, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020 (comma 6-sexies e riferimenti ai commi 6-bis, 6-septies)
"Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato..."
La norma stabilisce requisiti formali tassativi per l'impugnazione telematica (firma digitale dell'atto e delle copie, PEC registrata e intestata, indirizzo destinatario corretto) la cui violazione può determinare l'inammissibilità. La Corte ha però interpretato la norma distinguendo tra documenti di parte (per cui la firma sugli allegati è essenziale) e documenti dell'ufficio (come la sentenza), che devono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e la cui mancata firma digitale allegata dalla parte non può automaticamente rendere il ricorso inammissibile.
Art. 582 e 583 c.p.p.
Richiamate come principio della tassatività e delle forme obbligatorie per la presentazione delle impugnazioni; la loro violazione può essere sanzionata con l'inammissibilità dell'atto.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità delle impugnazioni quando manchino alcune prescrizioni formali previste dal codice (sanzione invocata dal provvedimento impugnato).
Art. 164, comma 4, disp. att. c.p.p. (previgente, all'epoca vigente)
"A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione."
Alla data dei fatti la norma impose all'ufficio che aveva emesso il provvedimento l'obbligo di formare il fascicolo contenente la sentenza per la trasmissione alla Corte di Cassazione; ciò rendeva non necessaria la produzione della sentenza da parte del ricorrente, giustificando la esclusione dell'inammissibilità per la mancanza della firma digitale proprio su tale documento.
Massime di principio
- La disciplina telematica delle impugnazioni è formalmente rigorosa: la firma digitale sull'atto di impugnazione e sugli allegati di parte è in linea di principio requisito essenziale e la sua mancanza può portare all'inammissibilità.
- Occorre distinguere tra documenti "di parte" (che solo la parte può produrre) e documenti processuali già custoditi nell'ufficio che ha emesso il provvedimento (es. la sentenza): la mancanza della firma digitale sugli allegati relativi a documenti d'ufficio non dovrebbe, di regola, determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Per evitare rischi, il difensore dovrebbe sempre: a) firmare digitalmente l'atto principale e tutti gli allegati che produce; b) utilizzare una PEC registrata e intestata e verificata nel registro degli indirizzi certificati; c) indicare correttamente l'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario.
- Se si allegano documenti che per legge sono comunque acquisiti d'ufficio (es. la sentenza), è opportuno segnalare in calce l'allegazione "a titolo di cortesia" e precisare che l'ufficio è comunque tenuto a trasmettere il fascicolo per Cassazione, chiedendo, in caso di contestazione formale, la verifica del contenuto del fascicolo d'ufficio.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per vizi telematici su documenti non essenziali, è possibile chiedere la valutazione della Corte sulla rilevanza del vizio alla luce della natura del documento mancante (parte vs. ufficio) e richiedere l'annullamento del provvedimento, come avvenuto nel caso in esame.
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