Cassazione Civile, Ordinanza n. 29284/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento IRES relativo all’anno d’imposta 2010, emesso per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo illegittimo l’atto perché non era stata dimostrata la valida sottoscrizione dell’avviso da parte del funzionario firmatario, né la riferibilità del potere esercitato all’ufficio, con ulteriore rilievo circa la mancanza di una delega del Direttore Provinciale in calce all’atto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto decisivo: l’esistenza della delega di firma del funzionario sottoscrittore. Sosteneva che la motivazione della sentenza regionale fosse generica e contraddittoria e non avesse adeguatamente considerato la documentazione prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente esaminato il fatto storico invocato dalla ricorrente, cioè la delega di firma, dando una motivazione логica ed esauriente sulla sua invalidità. La censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei medesimi fatti storici, oppure a denunciare un vizio di motivazione insufficiente, non più deducibile nei termini prospettati; in ogni caso, non era stata prospettata una specifica violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della contribuente intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringe il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo.
l. n. 134 del 2012
Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, incidendo sulla formulazione del vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Non è consentito trasformare la censura in una critica alla sufficienza della motivazione o in una richiesta di rivalutazione del merito quando il fatto storico sia stato esaminato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se il fatto storico, principale o secondario, non sia stato affatto considerato dal giudice di merito, pur essendo stato oggetto di discussione tra le parti e risultando decisivo per l’esito della lite.
- L’omessa valutazione di documenti o di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico sottostante sia stato comunque preso in considerazione.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Se si intende dedurre una violazione di legge, la censura deve essere specificamente prospettata come tale; non è consentito surrogarla con la denuncia di un vizio motivazionale non configurabile nei limiti attuali dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
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