Regolamento (UE) 2016/777
Regolamento (UE) 2016/777 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come siano ripartite tra gli Stati membri le possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo con le Isole Cook. La ripartizione riguarda in particolare il contingente per tonniere con reti a circuizione, assegnato alla Spagna e alla Francia. Il testo disciplina inoltre il meccanismo di utilizzo residuo delle possibilità di pesca e il termine entro cui gli Stati membri devono confermare di non utilizzarle pienamente.
Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile con le Isole Cook.
Ambito di applicazione
Si applica alle possibilità di pesca attribuite all’Unione europea dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’UE e il governo delle Isole Cook, limitatamente alle navi dell’Unione autorizzate a operare nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca. Rileva per gli Stati membri interessati dalla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca e, in caso di mancato esaurimento di tali possibilità, per eventuali altri Stati membri che presentino domande di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il regolamento si applica dalla data di firma del protocollo, pur entrando in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ripartizione delle possibilità di pesca UE con le Isole Cook
Il regolamento disciplina la distribuzione interna, tra gli Stati membri, delle possibilità di pesca attribuite all’Unione dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo delle Isole Cook. La misura si inserisce nel quadro dell’applicazione provvisoria del protocollo, richiamata nei considerando, e mira a garantire che le possibilità di pesca siano assegnate e utilizzate secondo criteri chiari sin dalla firma del protocollo.
Contesto e base giuridica
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Dai considerando emerge che l’UE e le Isole Cook hanno siglato l’accordo e il relativo protocollo il 21 ottobre 2015, mentre il 29 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/776 sulla firma e sull’applicazione provvisoria. Il regolamento prende atto che il protocollo si applica provvisoriamente dalla data della firma e per questo prevede un’applicazione coerente con tale tempistica.
Ripartizione delle possibilità di pesca
L’articolo 1, paragrafo 1, ripartisce le possibilità di pesca previste dal protocollo tra gli Stati membri per la categoria di "tonniere con reti a circuizione":
- Spagna: 3 unità;
- Francia: 1 unità.
La norma non introduce ulteriori categorie né altri criteri di riparto, limitandosi alla distribuzione espressamente indicata nel testo del regolamento.
Regole di utilizzo e assegnazione residua
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo. Ciò significa che il regime generale delle autorizzazioni di pesca per le operazioni al di fuori delle acque comunitarie continua a operare, ma deve coordinarsi con le specificità dell’accordo con le Isole Cook.
Se le domande di autorizzazione presentate dagli Stati membri ai quali sono state assegnate le possibilità di pesca non esauriscono il contingente previsto dal protocollo, la Commissione può esaminare anche le domande di altri Stati membri, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il sistema è quindi aperto, in via residuale, a una riallocazione dell’utilizzo delle possibilità non impiegate.
Termine per la conferma di mancato utilizzo completo
Il regolamento fissa in 10 giorni lavorativi il termine entro cui gli Stati membri devono confermare di non fare pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, quando la Commissione richiede tale conferma ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008. La previsione è rilevante per la gestione rapida delle quote non utilizzate e per consentire un’eventuale redistribuzione a favore di altri Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dalla data della firma del protocollo. Il testo è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri
Le possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo con le Isole Cook sono ripartite come segue: tonniere con reti a circuizione, Spagna 3 unità e Francia 1 unità.
Rapporto con il regolamento (CE) n. 1006/2008
Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo. Se le domande di autorizzazione degli Stati membri indicati nella ripartizione non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione esamina anche le domande presentate da qualsiasi altro Stato membro, secondo l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Termine per la conferma di mancato pieno utilizzo
Il termine per confermare che non si fa pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato in 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta della Commissione.
Applicazione temporale ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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