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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28119/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì lamentando che, con riferimento al reato previsto dall'art. 189 del d.lvo n. 285/1992, il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Nel patteggiamento era prevista l'esclusione delle pene accessorie e la sospensione condizionale della pena; il PG ha sostenuto che la sospensione della patente è una sanzione amministrativa obbligatoria (non una pena accessoria) e pertanto non poteva essere esclusa dal patto e il giudice non poteva ometterne l'applicazione se dovuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza e la pronuncia della Corte costituzionale (n. 68/2021) che riconoscono la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 Codice della Strada, ma ha osservato che l'attuale regolamentazione (art. 222 CdS) qualifica tali misure come sanzioni amministrative e che il legislatore non ha inserito queste sanzioni amministrative obbligatorie nel contenuto del patto di cui all'art. 444 c.p.p. Ne consegue che il Tribunale di Forlì ha errato nel ritenere la sospensione della patente una pena accessoria e nell'ometterne l'applicazione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa (sospensione della patente) e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Forlì per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 189 D.lvo n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Norma contestata relativa al fatto per cui è prevista, tra le misure, la sospensione della patente; costituisce il capo di imputazione per il quale è dovuta la sanzione amministrativa di sospensione.

  • art. 222 Codice della Strada

    prevede le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente)

    Qualifica le misure come sanzioni amministrative accessorie a contenuto penalmente punitivo; la Corte ne ricava che tali sanzioni non sono nella disponibilità delle parti per il patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    disciplinante il patteggiamento (accordo tra imputato e PM)

    Consente alle parti di chiedere la non applicazione o l'applicazione per durata determinata delle pene accessorie, ma non consente di includere le sanzioni amministrative obbligatorie previste dal Codice della Strada nel contenuto vincolante del patto.

  • d.lgs. n. 150/2022

    entrata in vigore e impatto sulle sanzioni amministrative accessorie

    Richiamato per valutare la possibilità di includere sanzioni amministrative nel patto; la Corte segnala che, malgrado il nuovo quadro, il legislatore non ha previsto l'inclusione delle sanzioni amministrative obbligatorie nel patto.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 68/2021

    Ha riconosciuto la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 CdS, pur confermando la qualifica normativa di "sanzioni amministrative".

  • Cass. SS.UU., sent. n. 2246/1990 (Capelli)

    Richiamata per i principi sulla natura della sospensione/revoca della patente inquadrata in precedenti ordinamenti; utile al confronto storico-normativo.

  • Cass. Sez. 4, n. 48556/2023 (Coppolaro, Rv. 285426)

    Conferma la tendenza giurisprudenziale a considerare le sanzioni amministrative previste dal vigente art. 222 CdS come sanzioni amministrative di contenuto penalmente rilevante e non pienamente disponibili nel patto.

Massime di principio

  • La sospensione della patente prevista dall'art. 222 CdS deve essere considerata una sanzione amministrativa obbligatoria e non una pena accessoria pienamente disponibile per le parti nel patteggiamento.
  • Il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. consente di concordare l'esclusione o la determinazione della durata delle pene accessorie, ma non consente di escludere l'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla legge.
  • Il giudice non può omettere di applicare sanzioni amministrative obbligatorie sulla base di un accordo tra parti che non ha rango tale da incidere sulla competenza normativa a imporle; l'omissione è correggibile in sede di legittimità.
  • In caso di omissione di una sanzione amministrativa obbligatoria, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale omissione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per l'applicazione della sanzione.
  • Parti e difensori devono tenere conto della distinzione fra pene accessorie (in via negoziale) e sanzioni amministrative obbligatorie quando formulano accordi: le prime possono essere oggetto del patto entro i limiti di legge, le seconde no.
  • Dopo le modifiche normative (es. d.lgs. 150/2022) è necessario verificare caso per caso l'operatività delle sanzioni amministrative in relazione al patto; la giurisprudenza recente tende a escluderne la disponibilità delle parti.

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