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Sentenza

Sentenza n. 1470/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 7265/2024 del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202506377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 7265/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di un'astreinte, calcolata applicando gli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il limite è stato ritenuto necessario per evitare che la penalità perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato. Le spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, determinandone modalità e misura secondo criteri di non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è stata collegata alla funzione di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione legittima il giudice a ordinare l'adempimento entro un termine, anche quando l'amministrazione si sia costituita senza dedurre concreti elementi ostativi.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo o responsabile appartenente alla stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di delega se ciò è previsto nel provvedimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsoria e di garanzia dell'effettività della tutela, non meramente risarcitoria; può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti.
  • Ai fini della determinazione dell'astreinte, il giudice può fissare la decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, individuare quale termine finale il momento dell'adempimento spontaneo dell'amministrazione e stabilire un tetto massimo, necessario a evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento commissariale sussiste un esercizio concorrente del potere tra amministrazione titolare e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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