Cassazione Civile, Ordinanza n. 16818/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso del credito IVA richiesto in dichiarazione per l'anno d'imposta 2014. La controversia nasceva dall'acquisto di macchinari e attrezzature che la contribuente sosteneva essere strumentali a una futura attività produttiva e, quindi, idonei a fondare il diritto alla detrazione/rimborso dell'IVA. I giudici di merito avevano però ritenuto non provata la movimentazione intracomunitaria della merce e non dimostrata l'inerenza e strumentalità degli acquisti rispetto all'attività d'impresa programmata. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità o vizio di motivazione della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse sostanzialmente aderito alla motivazione dell'Ufficio e della costituzione dell'Agenzia; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso il diritto alla detrazione/rimborso IVA nonostante gli acquisti fossero, secondo la ricorrente, strumentali a un'attività futura non avviata per cause indipendenti dalla sua volontà.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente, osservando che la CTR aveva comunque esposto in modo comprensibile le ragioni del decisum e aveva analiticamente spiegato perché la documentazione prodotta non fosse idonea a provare la movimentazione intracomunitaria. Quanto al secondo, ha rilevato che la CTR aveva compiuto un accertamento in fatto negativo sulla inerenza e strumentalità degli acquisti, fondato sulla destinazione finale dei macchinari presso società terze già operanti nel settore e sull'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'intenzione effettiva di allestire una propria linea di produzione; la censura mirava quindi a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti del vizio processuale dedotto, ma non consente di rimettere in discussione la valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non copre insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo mancanza assoluta o apparenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche se recepisce in modo prevalente le argomentazioni di una parte, purché vi siano critici spunti logico-giuridici propri del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 19 d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633
L'imprenditore può detrarre o chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti anche se relativi a un'operazione isolata o a un'attività solo programmata, ma deve provare l'inerenza e la stretta strumentalità dell'operazione all'attività d'impresa effettiva o futura.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'inerenza e la strumentalità degli acquisti ai fini della detrazione/rimborso IVA grava sul contribuente che invoca il diritto.
art. 116 c.p.c.
Non è consentito in cassazione contestare il convincimento del giudice di merito sulla base della valutazione delle prove e della prevalenza degli elementi istruttori.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che il giudice condivida le argomentazioni di una parte, se la decisione espone comunque un proprio ragionamento critico.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al solo minimo costituzionale: non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione come meri vizi di merito.
- In tema di IVA sugli acquisti, il diritto alla detrazione o al rimborso spetta anche per operazioni preparatorie o connesse a un'attività futura, ma il contribuente deve dimostrare in modo concreto l'inerenza e la stretta strumentalità dei beni acquistati al progetto imprenditoriale.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di prova dell'inerenza o della movimentazione dei beni, la censura in cassazione che miri a una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione del merito.
- L'onere probatorio ex art. 2697 c.c. impone alla parte che chiede il beneficio fiscale di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del diritto invocato, senza poter demandare alla Corte di cassazione una rivalutazione delle risultanze probatorie.
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