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Sentenza

Sentenza n. 1713/2026 - Torino, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di differimento o riapertura del termine per la presentazione dell'offerta a seguito di malfunzionamento della piattaforma Sintel

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente partecipava a una gara telematica per l'affidamento del servizio di supporto gestionale ai sistemi di risonanza magnetica. Il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:00 del 12 giugno 2026. Dopo avere effettuato l'accesso alla piattaforma circa due ore e venti minuti prima della scadenza, la società tentava ripetutamente di caricare i documenti nel formato prescritto, ma il sistema restituiva l'errore applicativo imprevisto. La concorrente apriva ticket, inviava più comunicazioni PEC alla stazione appaltante e contattava il call center della piattaforma. Soltanto dopo circa un'ora il gestore suggeriva di comprimere i documenti in formato .zip, benché tale modalità non fosse ordinariamente necessaria per il caricamento dei singoli file. La ricorrente riusciva quindi a riprendere il caricamento, senza tuttavia completarlo entro la scadenza, e chiedeva tempestivamente la proroga o la riapertura dei termini. L'amministrazione respingeva la richiesta, ritenendo decisiva l'assenza di una comunicazione ufficiale del gestore attestante il malfunzionamento. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 25 e dell'art. 92, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023, dell'art. 97 Cost., del disciplinare e dei principi di par condicio e favor partecipationis; violazione dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato; violazione degli artt. 3 e seguenti l. 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata e ha annullato i provvedimenti con cui la stazione appaltante aveva negato il differimento del termine. Il malfunzionamento della piattaforma è risultato provato dai log e dalle dichiarazioni del gestore, che ha riconosciuto la necessità di assistenza e ha indicato una modalità di caricamento diversa da quella ordinariamente prevista. La concorrente aveva agito con tempestività e diligenza, effettuando numerosi tentativi, aprendo ticket e contattando sia il gestore sia la stazione appaltante. Non le era imputabile l'onere di coordinare la stazione appaltante con il proprio ausiliario tecnico, poiché tale coordinamento grava sull'amministrazione. Il principio di autoresponsabilità non può trasformare in obbligo la facoltà di anticipare il caricamento dell'offerta o di utilizzare modalità diverse da quelle previste, né può addossare al concorrente il rischio di un malfunzionamento della piattaforma non riconducibile alla sua sfera di controllo. La stazione appaltante, responsabile della procedura, avrebbe dovuto valutare direttamente i presupposti della proroga sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e applicare i rimedi previsti dall'art. 25, comma 2, e dall'art. 92, comma 2, d.lgs. 36/2023. Il TAR ha ordinato la riapertura dei termini per una durata pari al tempo compreso tra il primo accesso della concorrente, alle ore 9:41, e la scadenza delle ore 12:00, lasciando all'amministrazione il compito di garantire la par condicio degli altri concorrenti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 25, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

    Il rischio del malfunzionamento della piattaforma e delle modalità di coordinamento con il gestore grava sulla stazione appaltante. Quest'ultima deve acquisire autonomamente dal gestore le informazioni necessarie e valutare direttamente l'adozione della sospensione o della proroga.

  • art. 92, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023

    I termini di presentazione delle offerte sono prorogati in misura adeguata e proporzionale nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo.

    In presenza dei presupposti collegati al malfunzionamento della piattaforma, la proroga deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della disfunzione e al pregiudizio arrecato alla partecipazione.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento dell'azione amministrativa richiede una gestione diligente ed efficace dei malfunzionamenti della piattaforma, orientata a salvaguardare la partecipazione e non a scaricare sul concorrente le inefficienze organizzative dell'amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, decorsi i termini e sentite le parti, la causa è matura per la decisione.

Massime di principio

  • In una gara telematica, quando sia comprovato un malfunzionamento della piattaforma che impedisca o ostacoli il caricamento dell'offerta, il relativo rischio grava sulla stazione appaltante e non sul concorrente, salvo che il problema sia riconducibile alla sua attrezzatura, alla rete, a istruzioni chiare non rispettate o a una condotta manifestamente inadeguata.
  • La stazione appaltante, quale responsabile della procedura, deve acquisire direttamente dal gestore della piattaforma le informazioni sul malfunzionamento e valutare autonomamente la sospensione o la proroga dei termini; non può subordinare la tutela del concorrente alla produzione di una comunicazione del gestore, né addossargli il compito di coordinare stazione appaltante e ausiliario tecnico.
  • Il fatto che il concorrente abbia iniziato il caricamento dell'offerta nell'ultimo giorno utile, purché con un margine temporale ragionevole e senza propria imperizia, non integra di per sé violazione del principio di autoresponsabilità e non esclude l'applicazione dei rimedi di sospensione o proroga previsti dalla legge.
  • Le facoltà riconosciute al concorrente dagli atti di gara, quali anticipare il caricamento dell'offerta o procedere al deposito in più momenti, non possono essere trasformate in obblighi cautelativi diretti a neutralizzare ogni possibile malfunzionamento della piattaforma.
  • La proroga del termine di presentazione dell'offerta deve essere adeguata e proporzionata al tempo e alla gravità del malfunzionamento, assicurando al contempo la par condicio degli altri concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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