Sentenza n. 2164/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla costituzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per € 500,00 ciascuno, oltre accessori, ed era stato condannato il Ministero ad adottare ogni atto necessario a consentirne il godimento. La ricorrente ha chiesto che il Ministero fosse obbligato al pagamento delle somme dovute, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la sentenza era stata eseguita il 23 febbraio 2026. Tuttavia, non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione e il difensore della ricorrente, presente all’udienza, ha contestato tale circostanza insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza. Ha rilevato che il giudicato era comprovato dall’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale di Caltagirone il 6 dicembre 2025, che la sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero ai fini esecutivi e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Il Ministero, sul quale gravava l’onere di dimostrare l’adempimento, non ha provato l’esecuzione del giudicato; pertanto non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, incaricandolo di provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni. Ha precisato che l’incarico commissariale costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo, e che non spetta alcun compenso al dirigente del Ministero, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti, essendo provati il passaggio in giudicato, la notificazione ai fini esecutivi e l’inadempimento dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ai fini esecutivi ed è decorso il termine previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di procedere all’adempimento, ove non sia stata fornita prova dell’esecuzione.
- L’amministrazione che eccepisce l’avvenuta esecuzione del giudicato ha l’onere di dimostrarla; la mera allegazione dell’adempimento, non comprovata documentalmente e contestata dalla parte ricorrente, non è sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il termine fissato dal giudice, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, anche individuato in un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega e con assegnazione di un ulteriore termine per l’esecuzione.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione inadempiente costituisce obbligo di servizio e, quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non dà luogo a un autonomo compenso.
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