Ordinanza n. 82/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto prot. n. 16\25 adottato il 07.03.2025 dal Questore della Provincia di Benevento e notificato al ricorrente – a mezzo p.e.c. - in data 10.03.2025, con il quale è stato disposto il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TAWADROUS KIROLOS ABD WAHIB il 30\12\2025: per l'annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari - del decreto n. 58/2025 notificato a mezzo p.e.c. il 14.10.20251, emesso dalla Questura di Benevento, avente ad oggetto la conferma del decreto di rigetto n. 16/2025 datato il 7.3.2025 notificato il 10.3.2025 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno; - del già impugnato decreto prot. n. 16\25 adottato il 07.03.2025 dalla Questura di Benevento e notificato al ricorrente – a mezzo p.e.c. - in data 10.03.2025, con il quale è stato disposto il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione; - di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione e successivo provvedimento di conferma adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Benevento relativo all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, con motivi aggiunti, il successivo decreto di conferma del rigetto adottato all'esito del riesame. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Dal testo emerge che le censure comprendevano anche il difetto di partecipazione procedimentale. L'amministrazione, a seguito di approfondimenti istruttori svolti con il Comune di Montesarchio, ha accertato che il ricorrente non abitava più da tempo all'indirizzo dichiarato e che non risultava registrata alcuna dichiarazione di ospitalità. Il ricorrente non ha prodotto documentazione comprovante una nuova sistemazione abitativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto improcedibile il ricorso introduttivo contro l'originario diniego, in ragione del successivo provvedimento adottato dall'amministrazione a seguito di riesame. Quanto ai motivi aggiunti contro il provvedimento di conferma, il Collegio ha escluso il fumus boni juris: gli accertamenti svolti dall'amministrazione avevano confermato l'assenza del ricorrente dall'indirizzo indicato e la mancata registrazione di una dichiarazione di ospitalità, mentre il ricorrente non aveva fornito elementi documentali relativi a una nuova sistemazione alloggiativa. Per tale ragione, le censure di difetto di partecipazione sono state ritenute meramente formali e prive di rilevanza. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui la disponibilità di un alloggio stabile costituisce requisito indispensabile per ottenere o conservare validamente il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato la sussistenza dei presupposti cautelari e ha respinto l'istanza.
art. 4 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato, insieme all'art. 5, quale base normativa del requisito della disponibilità di un alloggio stabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
art. 5 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato, insieme all'art. 4, quale fondamento del requisito della disponibilità di un alloggio stabile per ottenere o mantenere validamente il permesso di soggiorno.
Massime di principio
- La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di un provvedimento adottato dall'amministrazione a seguito di riesame dell'originario diniego rende improcedibile l'impugnazione cautelare proposta contro il provvedimento originario, ove il nuovo atto ne costituisca conferma o sostituzione e sia autonomamente impugnato con motivi aggiunti.
- La disponibilità di un alloggio stabile costituisce requisito indispensabile per il rilascio o il mantenimento valido del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998.
- Quando l'amministrazione abbia svolto accertamenti istruttori dai quali risulti l'assenza dello straniero dall'indirizzo dichiarato e il richiedente non produca documentazione relativa a una diversa sistemazione abitativa, le censure di omessa partecipazione procedimentale possono essere ritenute meramente formali e non idonee a sostenere il fumus boni juris della domanda cautelare.
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