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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04510/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato e gli altri motivi non specifici, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla pretesa nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo di non essere stato validamente citato; 2) erroneo mancato accoglimento del motivo di appello sulla tardività della querela; 3) vizi della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte osserva però che il primo motivo ripropone questioni già esaminate e rigettate dai giudici di merito e contrasta con gli atti processuali; il secondo e il terzo sono meri reiterativi di doglianze già dedotte in appello, privi di specificità e dunque inammissibili, perché non svolgono una critica argomentata alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il paradigma del ricorso per cassazione, ma la Corte valorizza soprattutto la necessità di specificità dei motivi e la preclusione per le censure meramente reiterative o non argomentate.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte qualifica l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi e per manifesta infondatezza di parte delle doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla decisione impugnata; censure meramente apparenti o assertive non assolvono la funzione del ricorso per cassazione.
  • È manifestamente infondato il motivo che deduce una nullità o un vizio processuale smentito in modo diretto dagli atti processuali e dalla motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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