Cassazione Penale, Ordinanza n. 04510/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato e gli altri motivi non specifici, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla pretesa nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo di non essere stato validamente citato; 2) erroneo mancato accoglimento del motivo di appello sulla tardività della querela; 3) vizi della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte osserva però che il primo motivo ripropone questioni già esaminate e rigettate dai giudici di merito e contrasta con gli atti processuali; il secondo e il terzo sono meri reiterativi di doglianze già dedotte in appello, privi di specificità e dunque inammissibili, perché non svolgono una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente il paradigma del ricorso per cassazione, ma la Corte valorizza soprattutto la necessità di specificità dei motivi e la preclusione per le censure meramente reiterative o non argomentate.
art. 591 c.p.p.
La Corte qualifica l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi e per manifesta infondatezza di parte delle doglianze.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla decisione impugnata; censure meramente apparenti o assertive non assolvono la funzione del ricorso per cassazione.
- È manifestamente infondato il motivo che deduce una nullità o un vizio processuale smentito in modo diretto dagli atti processuali e dalla motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma in favore della Cassa delle ammende.
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