Tribunale, Sentenza T-221/23
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 13 November 2024. — WS v European Union Intellectual Property Office. — Civil service – Members of the temporary staff – Recruitment – Selection procedure EXT/22/08/AD 6/DTD – Business Analyst – Decision not to admit the applicant to the next stage of the procedure – Action for annulment – Rule of correspondence – Article 91(2) of the Staff Regulations – Admissibility – Manifest error of assessment – Liability. — Case T-221/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di un candidato escluso da una selezione EUIPO per Business Analyst. Dichiara irricevibile il primo motivo, fondato su presunte violazioni della disciplina sulla protezione dei dati e della vacancy notice, per difetto di corrispondenza con il reclamo amministrativo. Reputa invece infondato il secondo motivo sui presunti errori manifesti di valutazione, ritenendo sufficiente la motivazione resa tramite i punteggi e insindacabile, salvo flagrante violazione, la valutazione del comitato di selezione. Rigetta infine la domanda di risarcimento perché collegata alla sorte dei capi di annullamento.
Ricorso di un membro del personale temporaneo contro il diniego di ammissione alla fase successiva di una selezione EUIPO, con contestazione della valutazione del talent screener, dell’accesso ai dati personali e domanda risarcitoria.
La questione giuridica
Se il ricorso fosse ammissibile e, nel merito, se EUIPO avesse violato la disciplina UE sulla protezione dei dati personali e la vacancy notice utilizzando documenti non aggiornati; se la selezione avesse commesso manifesti errori di valutazione nell’assegnazione dei punteggi del talent screener; e se sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno morale e immateriale lamentato dal candidato.
Principio di diritto
Nel contenzioso del pubblico impiego UE, un motivo proposto in giudizio è irricevibile se non è stato sollevato nella fase precontenziosa e non è strettamente connesso ai capi della reclamo ai sensi del principio di corrispondenza; inoltre, la mera contestazione soggettiva del punteggio attribuito da un comitato di selezione non prova un manifesto errore di valutazione, perché la valutazione comparativa dei candidati rientra nel suo ampio potere discrezionale ed è sindacabile solo in presenza di una flagrante violazione delle regole della procedura. Poiché la comunicazione dei soli punteggi era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione nel rispetto del segreto delle deliberazioni, e poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda risarcitoria, strettamente connessa, è stata rigettata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 91(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 33(1)(b) del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 63(1) del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 14(5) del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 76(d) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85(2) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di ammissione a una selezione EUIPO e contestazione della valutazione del talent screener
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione decima, ha esaminato un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato contro la decisione del comitato di selezione EUIPO che lo aveva escluso dalla fase successiva della procedura EXT/22/08/AD 6/DTD – Business Analyst. Il caso riguarda anche richieste di accesso ai dati personali, deduzioni relative alla protezione dei dati e una domanda di risarcimento del danno morale e immateriale.
Fatti e svolgimento della procedura amministrativa
Il ricorrente aveva presentato più versioni della propria candidatura nel febbraio 2022 tramite il sistema SuccessFactors utilizzato da EUIPO. La procedura selettiva prevedeva una pre-selezione sulla base del dossier e delle risposte al talent screener, seguita da colloqui e poi da test. Il 30 giugno 2022 EUIPO comunicava al candidato di non averlo ammesso alla fase successiva; in seguito venivano trasmessi i punteggi dettagliati del talent screener, con indicazione che i candidati ammessi avevano ottenuto almeno 10/14 punti mentre il ricorrente ne aveva totalizzati 7/14.
Il candidato ha poi presentato varie richieste all’HRD e al DPO, contestando l’uso di presunte versioni obsolete della sua candidatura, chiedendo accesso a dati personali e a dati aggregati, e denunciando un’asserita parzialità del comitato di selezione. Il 28 settembre 2022 ha inoltre proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari, poi respinto con decisione del 16 gennaio 2023.
Oggetto del ricorso e questioni preliminari
In giudizio il ricorrente chiedeva: l’annullamento della procedura di selezione; in subordine, l’annullamento della decisione di esclusione e della decisione di rigetto del reclamo; nonché il risarcimento del danno morale e immateriale. Il Tribunale chiarisce anzitutto che, essendo la decisione sul reclamo priva di contenuto autonomo, il controllo di legittimità va esercitato sulla decisione iniziale di esclusione, tenendo conto della motivazione sviluppata nel rigetto del reclamo.
Sul piano dell’ammissibilità, il Tribunale dichiara inammissibile il capo diretto all’annullamento dell’intera procedura di selezione, perché l’atto introduttivo non conteneva alcuna argomentazione concreta a suo sostegno. Riconosce invece la sufficiente chiarezza dei capi relativi all’annullamento della decisione di esclusione e al risarcimento.
Inammissibilità di parte degli allegati prodotti in replica
EUIPO contestava inoltre l’ammissibilità di alcuni documenti prodotti con la replica. Il Tribunale richiama l’articolo 85 del regolamento di procedura e distingue tra documenti anteriori al ricorso, che avrebbero dovuto essere prodotti già nell’atto introduttivo e che quindi vengono esclusi per mancata giustificazione del ritardo, e documenti successivi, che possono essere ammessi solo se pertinenti al giudizio.
Primo motivo: protezione dei dati, uso di versioni errate della candidatura e vacancy notice
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 e della vacancy notice, sostenendo che EUIPO avrebbe valutato la candidatura sulla base di documenti non corretti, avrebbe trattato i suoi dati in modo non lecito, corretto e trasparente e gli avrebbe negato accesso ai dati richiesti.
Il Tribunale dichiara il motivo irricevibile per violazione del principio di corrispondenza tra reclamo e ricorso, collegato all’articolo 91(2) dello Statuto. Nel reclamo amministrativo non comparivano contestazioni relative alla disciplina sulla protezione dei dati né alla vacancy notice, e non vi erano elementi che consentissero di interpretare il reclamo come comprensivo di tali censure. Il fatto che il diritto alla protezione dei dati sia fondamentale non rende la censura rilevabile d’ufficio, poiché non rientra nelle categorie di ordine pubblico che il giudice dell’Unione deve sollevare ex officio.
Secondo motivo: presunti manifesti errori di valutazione nel talent screener
Il secondo motivo era ammissibile, poiché sostanzialmente riprendeva le contestazioni già formulate nel reclamo circa i punteggi attribuiti al talent screener. Il ricorrente sosteneva, per ciascuna delle cinque domande, che avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo o comunque superiore, valorizzando la propria esperienza professionale in analisi di business, specifiche tecniche, business case, mappatura dei processi e test di accettazione utente.
Il Tribunale ricorda che, in materia di selezioni, la valutazione delle capacità dei candidati è comparativa e rientra nell’ampio margine discrezionale del comitato di selezione. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di flagrante violazione delle regole della procedura, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella del comitato. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione delle regole della procedura né un elemento oggettivo idoneo a rivelare un manifesto errore: egli si è limitato a ribadire la propria lettura del merito delle risposte date e della propria esperienza professionale.
Motivazione della decisione di esclusione e segreto delle deliberazioni del comitato
Quanto alla motivazione, il Tribunale osserva che EUIPO aveva comunicato al ricorrente i punteggi ottenuti e il fatto che i candidati ammessi avevano conseguito almeno 10/14 punti. In materia di comitati di selezione, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il segreto delle deliberazioni sancito dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. La sola comunicazione dei punteggi è considerata sufficiente, perché consente al candidato di comprendere l’esito complessivo della valutazione senza rivelare le valutazioni individuali o comparative.
Domanda di risarcimento
La domanda di risarcimento del danno morale e immateriale è respinta perché strettamente connessa ai capi di annullamento. Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede, cumulativamente, illegittimità della condotta, danno e nesso causale; l’insussistenza di uno solo di questi elementi comporta il rigetto della domanda. Poiché i motivi di annullamento sono stati respinti, viene meno anche il presupposto della pretesa risarcitoria.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale conclude dichiarando il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato, con integrale rigetto delle domande del ricorrente. WS è condannato alle spese.
Principi riaffermati
La pronuncia ribadisce tre punti di rilievo pratico per il contenzioso del pubblico impiego UE:
- il principio di corrispondenza tra reclamo e ricorso opera in modo rigoroso anche quando il ricorrente invochi la violazione della normativa sulla protezione dei dati;
- la comunicazione dei punteggi in una procedura selettiva può bastare come motivazione, per effetto del segreto delle deliberazioni del comitato;
- le valutazioni comparative dei candidati non sono sindacabili nel merito, salvo violazioni manifeste e oggettive delle regole della selezione.
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