Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/12/2021 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione proposta ex art. 670 c.p.p. dal ricorrente (datata 14/2/2020). Il ricorrente deduceva che la sua detenzione in Albania non aveva titolo valido perché il mandato d'arresto europeo (MAE) del 31/5/2018, relativo a una sentenza specifica, era stato revocato e la Procura aveva revocato il cumulo delle pene senza emettere un nuovo MAE sui titoli concorrenti; chiedeva lo scorporo delle pene e l'emissione di MAE distinti o, comunque, la sospensione/annullamento dell'ordine di esecuzione italiano e l'immediata liberazione. Il ricorso censurava altresì la ritenuta incompetenza e il travisamento processuale in relazione alla trasmissione dell'istanza al Tribunale di Sorveglianza e al successivo annullamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni concorrenti: (a) inammissibilità "sopravvenuta"/per reiterazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., trattandosi di istanza basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto già esaminati in una successiva ordinanza del 10/11/2020 (non impugnata e divenuta definitiva); (b) carenza di interesse perché il termine finale di espiazione della pena residua indicato nell'ordine di esecuzione (17/11/2021) era già decorso al momento della decisione impugnata. La Corte ha comunque esaminato il merito ritenendo fondate le ragioni del giudice dell'esecuzione: la sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p. non era applicabile perché il ricorrente non era in stato di libertà al momento della formazione del giudicato (era "latitante"/evaso), e il titolo detentivo non derivava dal MAE italiano utilizzabile nei confronti dell'Albania (la disciplina del MAE vincola gli Stati UE). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 670
Norma di riferimento per l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione proposta dal condannato; la Corte ha valutato l'istanza originaria presentata ex art. 670 come priva di nuovi elementi rispetto a successiva domanda già rigettata
codice di procedura penale, art. 666, comma 2
Disciplina l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative rispetto ad altre già rigettate quando non siano prospettati elementi nuovi; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile la richiesta ripropositiva
codice di procedura penale, art. 656 (commi 5 e 9, lett. b)
Prevede la possibilità di sospensione degli ordini di esecuzione per le "pene detentive brevi" quando il condannato si trovi in stato di libertà al momento della formazione del giudicato; la Corte ha ritenuto la sospensione inapplicabile perché il ricorrente era irreperibile/latitante, condizione equiparata alla custodia cautelare
ordinamento penitenziario, artt. 47-47ter
Regole su misure alternative e programmi di reinserimento sociale; il ricorrente invocava l'interesse a ottenere valutazioni per misure alternative ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale interesse alla luce della carenza di interesse procedurale e della precedente decisione
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e l'imposizione di contributi/ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha irrogato il pagamento delle spese e una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Quadro normativo sul mandato d'arresto europeo (decisione quadro/strumento MAE)
Il MAE opera tra Stati membri UE; la Corte ha richiamato il principio che l'efficacia del MAE non si estende automaticamente a Paesi terzi come l'Albania, per cui la detenzione in Albania non poteva basarsi sul MAE italiano come unico titolo esecutivo
Massime di principio
- Una richiesta in esecuzione che ripropone gli stessi fatti e le stesse questioni già definitivamente decise può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; per superare tale eccezione sono necessari elementi nuovi e sostanziali di fatto o di diritto
- L'interesse a sospendere un ordine di esecuzione può essere valutato anche in termini temporali: se il termine di espiazione della pena è già decorso, sussiste carenza di interesse e la domanda è inammissibile
- La sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p. per "pene detentive brevi" è applicabile solo se il condannato era in stato di libertà alla formazione del giudicato; la condizione di "latitanza" o di evasione è, ai fini della sospensione, equiparata alla custodia cautelare
- Il mandato d'arresto europeo è uno strumento tra Stati dell'Unione: il suo utilizzo e la sua efficacia non si estendono automaticamente a Paesi non membri (es. Albania), per cui la legittimità del titolodetentivo va valutata con riferimento ai titoli utilizzati nello Stato straniero
- Una decisione del giudice dell'esecuzione divenuta irrevocabile impedisce una nuova pronuncia sullo stesso "petitum" salvo che emergano elementi nuovi o questioni giuridiche non precedentemente considerate
- La presentazione dell'incidente d'esecuzione da parte del pubblico ministero (anche se su istanza del condannato) non modifica la sostanza della valutazione: conta il contenuto sostanziale dell'istanza e se essa ripropone questioni già decise
- Ricorsi o istanze palesemente reiterativi o privi di interesse possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende
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