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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/12/2021 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione proposta ex art. 670 c.p.p. dal ricorrente (datata 14/2/2020). Il ricorrente deduceva che la sua detenzione in Albania non aveva titolo valido perché il mandato d'arresto europeo (MAE) del 31/5/2018, relativo a una sentenza specifica, era stato revocato e la Procura aveva revocato il cumulo delle pene senza emettere un nuovo MAE sui titoli concorrenti; chiedeva lo scorporo delle pene e l'emissione di MAE distinti o, comunque, la sospensione/annullamento dell'ordine di esecuzione italiano e l'immediata liberazione. Il ricorso censurava altresì la ritenuta incompetenza e il travisamento processuale in relazione alla trasmissione dell'istanza al Tribunale di Sorveglianza e al successivo annullamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni concorrenti: (a) inammissibilità "sopravvenuta"/per reiterazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., trattandosi di istanza basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto già esaminati in una successiva ordinanza del 10/11/2020 (non impugnata e divenuta definitiva); (b) carenza di interesse perché il termine finale di espiazione della pena residua indicato nell'ordine di esecuzione (17/11/2021) era già decorso al momento della decisione impugnata. La Corte ha comunque esaminato il merito ritenendo fondate le ragioni del giudice dell'esecuzione: la sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p. non era applicabile perché il ricorrente non era in stato di libertà al momento della formazione del giudicato (era "latitante"/evaso), e il titolo detentivo non derivava dal MAE italiano utilizzabile nei confronti dell'Albania (la disciplina del MAE vincola gli Stati UE). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 670

    Norma di riferimento per l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione proposta dal condannato; la Corte ha valutato l'istanza originaria presentata ex art. 670 come priva di nuovi elementi rispetto a successiva domanda già rigettata

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 2

    Disciplina l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative rispetto ad altre già rigettate quando non siano prospettati elementi nuovi; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile la richiesta ripropositiva

  • codice di procedura penale, art. 656 (commi 5 e 9, lett. b)

    Prevede la possibilità di sospensione degli ordini di esecuzione per le "pene detentive brevi" quando il condannato si trovi in stato di libertà al momento della formazione del giudicato; la Corte ha ritenuto la sospensione inapplicabile perché il ricorrente era irreperibile/latitante, condizione equiparata alla custodia cautelare

  • ordinamento penitenziario, artt. 47-47ter

    Regole su misure alternative e programmi di reinserimento sociale; il ricorrente invocava l'interesse a ottenere valutazioni per misure alternative ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale interesse alla luce della carenza di interesse procedurale e della precedente decisione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese processuali e l'imposizione di contributi/ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha irrogato il pagamento delle spese e una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Quadro normativo sul mandato d'arresto europeo (decisione quadro/strumento MAE)

    Il MAE opera tra Stati membri UE; la Corte ha richiamato il principio che l'efficacia del MAE non si estende automaticamente a Paesi terzi come l'Albania, per cui la detenzione in Albania non poteva basarsi sul MAE italiano come unico titolo esecutivo

Massime di principio

  • Una richiesta in esecuzione che ripropone gli stessi fatti e le stesse questioni già definitivamente decise può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; per superare tale eccezione sono necessari elementi nuovi e sostanziali di fatto o di diritto
  • L'interesse a sospendere un ordine di esecuzione può essere valutato anche in termini temporali: se il termine di espiazione della pena è già decorso, sussiste carenza di interesse e la domanda è inammissibile
  • La sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p. per "pene detentive brevi" è applicabile solo se il condannato era in stato di libertà alla formazione del giudicato; la condizione di "latitanza" o di evasione è, ai fini della sospensione, equiparata alla custodia cautelare
  • Il mandato d'arresto europeo è uno strumento tra Stati dell'Unione: il suo utilizzo e la sua efficacia non si estendono automaticamente a Paesi non membri (es. Albania), per cui la legittimità del titolodetentivo va valutata con riferimento ai titoli utilizzati nello Stato straniero
  • Una decisione del giudice dell'esecuzione divenuta irrevocabile impedisce una nuova pronuncia sullo stesso "petitum" salvo che emergano elementi nuovi o questioni giuridiche non precedentemente considerate
  • La presentazione dell'incidente d'esecuzione da parte del pubblico ministero (anche se su istanza del condannato) non modifica la sostanza della valutazione: conta il contenuto sostanziale dell'istanza e se essa ripropone questioni già decise
  • Ricorsi o istanze palesemente reiterativi o privi di interesse possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende

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