Cassazione Penale, Sentenza n. 34169/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/03/2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la sua istanza di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) in relazione alla pena residua di anni 1, mesi 6 e giorni 18. Il motivo unico dedotto in cassazione era la nullità dell'ordinanza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato (avv. Monteleone), essendo invece l'avviso stato notificato a un difensore revocato (avv. Angela Porcelli). Il ricorrente aveva nominato il nuovo difensore il 24/09/2019 e depositato nuova istanza con il domicilio eletto, ma l'avviso dell'udienza del 22/03/2024 era stato notificato al difensore revocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'avviso dell'udienza era stato notificato a un difensore diverso da quello nominato dal condannato, configurando nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per l'omesso avviso al difensore di fiducia la cui presenza era obbligatoria. In applicazione del consolidato principio giurisprudenziale e della regolamentazione sul rimedio da adottare in caso di nullità per violazione del contraddittorio, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Il vizio di notifica o omessa comunicazione relativa alla partecipazione del difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra nullità assoluta; la Corte l'ha applicato per dichiarare la nullità dell'atto impugnato.
art. 179 cod. proc. pen.
Connesso all'art. 178, conferma la rilevanza della nullità assoluta per violazioni che incidono sui diritti difensivi; la Corte lo ha richiamato per fondare l'annullamento.
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro per l'adozione del rimedio processuale in caso di annullamento dovuto a nullità che ha violato il contraddittorio: consente il rinvio per nuovo giudizio.
art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 623, disciplina l'effetto dell'annullamento quando la nullità ha inciso sul contraddittorio, giustificando il rinvio per nuovo esame della questione.
art. 6, comma terzo, lett. c) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte per sottolineare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la designazione irregolare di un difensore d'ufficio, nonostante la nomina fiduciaria tempestiva, può ledere tale diritto.
Massime di principio
- Se il condannato o l'imputato nomina tempestivamente un difensore di fiducia e il giudice omette di notificare l'avviso di udienza a quel difensore (notificando invece un difensore revocato o nominando d'ufficio un difensore), si configura nullità assoluta degli atti processuali che richiedono la presenza del difensore.
- La notifica dell'avviso al difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto non sanano l'omessa comunicazione al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
- Quando la nullità assoluta deriva da violazione del contraddittorio, la conseguenza ordinaria è l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio, ai sensi degli artt. 623 e 604 c.p.p.
- Per i ricorsi relativi alle misure alternative, la correttezza delle notifiche e l'aggiornamento dei dati del difensore sono essenziali: il difensore nominato deve risultare tempestivamente dagli atti perché la sua mancata partecipazione per colpa del giudice determini la nullità.
- In casi analoghi, propone una difesa di tempestiva documentazione della nomina fiduciaria e del domicilio eletto, e in caso di omessa notifica valuta di proporre impugnazione per nullità assoluta richiedendo annullamento e rinvio.
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