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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44565/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava la condanna per ricettazione continuata (possesso di numerosi beni provento di furto). Il ricorrente propone tre motivi: 1) omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate telematicamente dal difensore (richiesta di termine a difesa) invocando vizio di nullità per violazione dell'art. 178 c.p.p.; 2) nullità per inosservanza dell'art. 420‑bis c.p.p. per aver celebrato il processo in assenza dell'imputato senza accertare la sua effettiva conoscenza del procedimento, sostenendo che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non fosse idonea; 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione nel rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto in furto, atteso il cosiddetto fattore temporale e dichiarazioni di polizia sulle abitudini del Pappalardo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le "conclusioni" trasmesse fossero in realtà una mera richiesta di termine a difesa priva di contenuto argomentativo autonomo e quindi non causa di nullità; inoltre, anche concedendo il termine, il processo avrebbe potuto essere trattato con il precedente difensore fino all'effettiva decorrenza del termine. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che, oltre all'elezione di domicilio, fosse stata successivamente effettuata la nomina di un difensore di fiducia con atto che indicava la Quarta sezione penale della Corte d'appello di Bologna, elementi ritenuti idonei a dimostrare la conoscenza del procedimento e giustificare lo svolgimento del processo in assenza. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato i principi di legittimità secondo cui, nella ricettazione, non è necessario provare positivo che l'imputato non abbia concorso nel furto presupposto, salvo che l'imputato non dichiari credibilmente di aver commesso il furto; la Corte d'appello ha valutato correttamente che non risultava prova del coinvolgimento diretto del Pappalardo e che il fattore temporale e le affermazioni generiche della polizia non erano univocamente indicative del suo coinvolgimento. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare i motivi di ricorso (lett. b e c) e la relativa valutazione di inammissibilità o infondatezza dei motivi.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione di omissione di valutazione delle conclusioni scritte; la Corte ha ritenuto che non si configurasse nullità perché le conclusioni inviate non avevano contenuto argomentativo autonomo idoneo a costituire esercizio del diritto di difesa ai sensi della disciplina emergenziale.

  • art. 23‑bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma sulla trasmissione telematica delle conclusioni; la Corte ha valutato che il contenuto concreto delle memorie inviate era meramente istanziale (richiesta di termine) e non argomentativo.

  • art. 420‑bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura per celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha affermato che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente di per sé, ma la successiva nomina di un difensore di fiducia con indicazione della sezione giudicante è elemento idoneo a comprovare la conoscenza del procedimento.

  • art. 107, commi 3 e 4, e art. 108, cod. proc. pen.

    Richiamati per precisare che la revoca del difensore non produce effetti finché la parte non sia assistita da nuovo difensore e che, pertanto, la trattazione del processo può legittimamente svolgersi con il patrocinio del precedente difensore fino al decorso dei termini eventualmente concessi.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le "conclusioni scritte" trasmesse telematicamente devono contenere un contenuto argomentativo autonomo volto a sostenere l'impugnazione; semplici istanze procedurali, come una richiesta di termine, non costituiscono conclusioni idonee a determinare nullità se omesse nella motivazione.
  • La celebrazione del processo in assenza dell'imputato richiede prova della sua effettiva conoscenza del procedimento; la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente sufficiente, ma la successiva nomina di un difensore di fiducia e atti che indichino conoscenza della sezione giudicante possono comprovare tale conoscenza.
  • In tema di ricettazione non è necessario che l'accusa provi positivamente l'estraneità dell'imputato al furto presupposto; è sufficiente che non emerga prova del suo concorso, salvo che l'imputato affermi credibilmente di aver commesso il furto, nel qual caso è richiesto accertamento diverso.
  • Elementi indiziari generici (ad es. la vicinanza temporale tra furto e ritrovamento della refurtiva o affermazioni generiche sulla propensione del soggetto a delinquere) non sono di per sé idonei a provare in modo univoco la responsabilità per il furto salvo elementi probatori più precisi e concreti.
  • La revoca del difensore e la tempestiva nomina di un nuovo difensore possono incidere sui termini difensivi, ma fino a che non decorre il termine concesso il processo può svolgersi con il precedente difensore senza violazione del diritto di difesa se quest'ultimo è in grado di patrocinare efficacemente.

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