Cassazione Penale, Sentenza n. 26268/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Favilla, deducendo che la Corte non aveva correttamente computato il termine di prescrizione del reato di cui al capo B) (art. 10 d.lgs. n. 74/2000), omettendo di applicare l'art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. n. 74/2000 che aumenta i termini di prescrizione di un terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché la Corte di appello non aveva applicato l'art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. n. 74/2000. Avendo tale norma incrementato di un terzo i termini di prescrizione e essendo entrata in vigore prima della commissione del reato (26/09/2013), il termine di prescrizione complessivo non era decorso alla data della sentenza impugnata (17/03/2022). Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di capo B) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2007, art. 55, commi 1, 2 e 3
Norma richiamata nella sentenza di merito per i reati contestati (collegata al capo A).
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Prestava oggetto del capo B); sulla base di questa norma si calcola il termine di prescrizione del reato fiscale contestato.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1‑bis
i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto
La Corte ha ritenuto applicabile questa norma perchè entrata in vigore prima della commissione del reato; essa aumenta i termini di prescrizione per i delitti indicati di un terzo, incidendo sul computo del termine prescrizionale del capo B).
d.l. 13/08/2011, n. 138, art. 36 vicies semel, lett. I) (convertito in L. 14/09/2011, n. 148)
Individua la fonte dell'introduzione del comma 1‑bis all'art. 17 del d.lgs. n. 74/2000; la Corte ne ha rilevato l'entrata in vigore anteriore alla commissione del fatto.
codice penale, art. 161, comma 2
Applicato per determinare l'ulteriore trattamento del termine prescrizionale in relazione alla pena edittale: la Corte ha considerato che, dopo l'aumento di un terzo, il termine complessivo risultava pari a dieci anni.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Richiamato relativamente alla forma della requisitoria del Pubblico Ministero (requisitoria redatta ai sensi di questa norma), norma procedurale che disciplina modalità di deposito delle conclusioni scritte.
Massime di principio
- Quando una norma speciale aumenta i termini di prescrizione (anche tramite incrementi percentuali come un terzo), tale incremento si applica se la norma è entrata in vigore prima della commissione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione bisogna considerare non solo il termine ordinario, ma anche gli aumenti previsti da norme speciali e le modifiche operate da norme del codice penale (es. art. 161 c.p.), valutando l'ordine temporale delle norme e della commissione del fatto.
- Se la corte di merito omette di applicare un aumento dei termini prescrizionali previsto da legge entrata in vigore prima del fatto, la decisione può essere annullata in cassazione e il processo rimesso al giudice di merito per il prosieguo.
- Nelle impugnazioni promosse dal pubblico ministero è opportuno richiamare espressamente le norme che incidono sul computo della prescrizione e documentarne l'applicabilità temporale (data di entrata in vigore vs data del fatto).
- In situazioni simili controllare sempre le disposizioni transitorie e le date di efficacia delle norme che modificano termini processuali o prescrizionali, perché errori di calcolo della prescrizione sono causa frequente di annullamento.
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