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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare - della Delibera n. 4 del 17 febbraio 2026, con cui è stato disposto “di non accogliere, per l’a.a. 2026/2027, le richieste di transito per il SAD di destinazione richiesto” (AFAM049) Orchestra; - della nota Ministeriale n. 779 del 23 gennaio 2026, ove interpretata nel senso restrittivo e formalistico fatto proprio dal Conservatorio; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi comprendendosi il verbale del Consiglio Accademico del Conservatorio resistente del giorno 18 marzo 2026; e conseguente ordine all’amministrazione di procedere alla valutazione dell’istanza di transito al SAD “AFAM049 – Orchestra” formulata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202600174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio accademico del Conservatorio che non ha accolto la richiesta di transito al settore artistico-disciplinare AFAM049 – Orchestra, unitamente alla nota ministeriale interpretata in senso restrittivo e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Conservatorio e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Conservatorio non ha accolto, per l’anno accademico 2026/2027, la sua richiesta di transito dal settore AFAM052 – Teoria, ritmica e percezione musicale al settore AFAM049 – Orchestra. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che il Conservatorio non avrebbe considerato l’imminente vacanza della cattedra di Orchestra, destinata a rendersi disponibile per il trasferimento del docente titolare, con conseguente necessità di una nuova e più onerosa procedura di reclutamento. In via subordinata ha contestato la legittimità della nota ministeriale n. 779 del 23 gennaio 2026, ove interpretata nel senso restrittivo seguito dall’amministrazione, deducendo che tale interpretazione avrebbe imposto una decisione irragionevole, contraria al buon andamento, all’efficienza amministrativa, alla continuità didattica e al diritto allo studio. Il Conservatorio ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, per mancata presentazione di una formale domanda di transito, e ha contestato nel merito le censure. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto l’estromissione dal giudizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi e prescindendo dall’esame dell’eccezione del Conservatorio sul difetto di legittimazione e interesse. Ha invece respinto la richiesta di estromissione del Ministero, condividendo le deduzioni del ricorrente sulla sua partecipazione al giudizio. Il Collegio ha ricostruito la procedura di transito prevista dall’art. 12 d.P.R. 83/2024 come articolata in due fasi: una prima fase affidata al Consiglio accademico, chiamato a verificare l’effettiva esigenza dell’Istituto, la coerenza con la programmazione didattica, scientifica, artistica e di ricerca e, in via preliminare, la coerenza del curriculum; una seconda fase affidata alla competente commissione nazionale, per la definitiva valutazione della congruità delle competenze del docente. La prima parte della fase iniziale esprime discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti della ragionevolezza, logicità, proporzionalità e coerenza motivazionale; le successive valutazioni hanno invece natura più propriamente tecnico-discrezionale e sono soggette al parametro dell’attendibilità tecnico-scientifica. Nel caso concreto, la deliberazione non era viziata. Alla data del 17 febbraio 2026 la cattedra AFAM049 non era ancora vacante né formalmente né sostanzialmente: il decreto di trasferimento del docente titolare era stato adottato solo il 23 febbraio 2026 e il nuovo servizio era iniziato il 1° marzo 2026. Inoltre, l’effettiva attuazione della mobilità era subordinata ad autorizzazioni finanziarie e amministrative intervenute solo successivamente alla deliberazione impugnata, sicché la futura vacanza costituiva comunque un evento non ancora certo. Il Conservatorio aveva inoltre motivato il diniego con la necessità di mantenere le cattedre AFAM034 e AFAM052, dato l’elevato numero di studenti iscritti; la documentazione prodotta dimostrava, in particolare, che l’insegnamento del ricorrente presentava già due scoperture di organico. La decisione risultava quindi coerente con la domanda formativa e con il prioritario interesse pubblico alla programmazione didattica. Il giudice ha escluso di poter sindacare poteri non ancora esercitati, relativi alla successiva gestione della cattedra eventualmente divenuta vacante. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei rapporti con il Conservatorio, liquidate in € 2.000 oltre accessori, e compensate integralmente nei rapporti con il Ministero.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

    Costituisce la fonte legittimante della procedura di transito tra settori artistico-disciplinari e consente, in mancanza di cattedre vacanti, di valutare la conversione di cattedre esistenti secondo le esigenze dell’Istituto.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento al difetto di motivazione, ma il TAR ha ritenuto la motivazione della deliberazione sintetica ma intellegibile, coerente e ragionevole.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non imponeva di accogliere la richiesta di transito, poiché la scelta discrezionale del Conservatorio risultava coerente con la domanda formativa e con le esigenze di organico documentate.

  • art. 7, comma 6, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132

    È richiamato per individuare nel Consiglio accademico l’organo coerente con la funzione di definizione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione dell’Istituto.

  • art. 8 d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132

    Concorre a fondare la competenza del Consiglio accademico nelle scelte di programmazione istituzionale rilevanti per il transito tra settori artistico-disciplinari.

  • l. 21 dicembre 1999, n. 508

    È richiamata quale quadro normativo di riferimento dell’autonomia e dell’organizzazione delle istituzioni AFAM, in coerenza con la scelta discrezionale adottata dal Conservatorio.

  • d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

    È richiamato quale fonte del sistema delle istituzioni AFAM e della programmazione didattica cui la decisione del Conservatorio è stata ritenuta conforme.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La procedura di transito tra settori artistico-disciplinari delle istituzioni AFAM si articola in una fase iniziale affidata al Consiglio accademico, relativa all’effettiva esigenza dell’Istituto, alla coerenza con la programmazione didattica e alla preliminare coerenza del curriculum, e in una successiva fase affidata alla commissione nazionale competente per la valutazione definitiva delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca.
  • La scelta del Consiglio accademico circa l’attivazione o conversione di una cattedra nell’ambito di una procedura di transito costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, incoerenza motivazionale o travisamento dei presupposti fattuali.
  • La valutazione della futura vacanza di una cattedra non può essere imposta all’amministrazione come presupposto attuale della decisione quando, alla data del provvedimento, il posto è ancora formalmente e sostanzialmente occupato e il trasferimento del titolare dipende da successivi atti autorizzatori o amministrativi.
  • È legittimo negare il transito o la conversione di una cattedra quando l’amministrazione motivi la necessità di conservare il posto di provenienza per esigenze didattiche e tale esigenza sia comprovata dalla situazione dell’organico e dal numero degli studenti, anche qualora una diversa cattedra possa divenire vacante in futuro.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla programmazione dell’organico e dell’offerta formativa non può estendersi a poteri amministrativi non ancora esercitati, relativi alla successiva copertura o gestione di una cattedra eventualmente divenuta vacante.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiOrganizzazione del servizio sanitario
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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