Ordinanza n. 131/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento. - del provvedimento di revoca dei titoli abilitativi e di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 quinquies della L. 241/1990, dell’art. 2 del D.lgs. 222/2016 e dell’art. 5 del D.P.R. 160/2010 – circolo ricreativo “-OMISSIS-” avente prot. n. -OMISSIS- (notificato il -OMISSIS-); - di ogni altro atto e/o provvedimento e/o verbale a esso prodromico e/ connesso e/o consequenziale, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dei titoli abilitativi e divieto di prosecuzione dell’attività del circolo ricreativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il provvedimento comunale adottato ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21-quinquies della l. 241/1990, dell’art. 2 del d.lgs. 222/2016 e dell’art. 5 del d.P.R. 160/2010, chiedendone la sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le ragioni di diritto poste a fondamento dell’impugnativa richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni giuridiche dedotte necessitino di un approfondimento riservato alla cognizione piena del giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha escluso che i costi fissi sostenuti dall’associazione, ritenuti di modesta entità e non ulteriormente allegati nella loro incidenza, fossero tali da porre in pericolo la sopravvivenza dell’associazione; ha inoltre osservato che tali costi sarebbero eventualmente ristorabili per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione della richiesta di ammissione dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Indicato quale base normativa del provvedimento comunale di revoca dei titoli abilitativi e divieto di prosecuzione dell’attività; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Indicato quale ulteriore base normativa del provvedimento impugnato; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 2 d.lgs. 222/2016
Richiamato quale fondamento normativo del provvedimento comunale; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.
art. 5 d.P.R. 160/2010
Richiamato quale fondamento normativo del provvedimento impugnato; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte istante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di diritto poste a fondamento dell’impugnazione richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il fumus boni iuris non può ritenersi sufficientemente dimostrato ai fini della sospensione dell’atto.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione di costi fissi di modesta entità sostenuti da un’associazione, se non sono forniti ulteriori elementi idonei a dimostrare che tali costi pongano in pericolo la sopravvivenza dell’ente.
- La possibilità di ottenere il ristoro per equivalente del pregiudizio economico costituisce elemento contrario alla configurabilità di un danno cautelare irreparabile.
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