Cassazione Civile, Ordinanza n. 28865/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intestato a un'impresa individuale. Il correntista aveva già ottenuto, in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla banca per il saldo debitore e per alcuni effetti cambiari, la revoca dell'ingiunzione; in quella sede il giudice aveva anche svolto osservazioni ad abundantiam sulla disconoscenza delle sottoscrizioni e sulla mancata istanza di verificazione. Nel successivo giudizio risarcitorio, il correntista ha chiesto la condanna della banca al pagamento di una somma rilevante, sostenendo che il saldo negativo del conto derivasse da numerosi prelievi e pagamenti eseguiti con assegni recanti firme apocrife, non riferibili al titolare del rapporto ma a terzo soggetto, e che la banca avesse operato con negligenza rilasciando e gestendo i titoli senza verificare identità e legittimazione del richiedente. Il ricorrente ha censurato la decisione d'appello per avere ritenuto che la domanda introduttiva fosse fondata unicamente sul preteso giudicato formatosi sulla precedente sentenza e che la successiva richiesta di accertamento diretto della falsità delle firme e di ammissione di prova grafologica integrasse una mutatio libelli; ha inoltre dedotto omessa pronuncia, motivazione apparente e erronea valutazione delle istanze istruttorie e della prova della falsità delle sottoscrizioni. La banca, oltre a resistere, ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'appello fosse inammissibile e che la sentenza di primo grado fosse corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente confuso il piano dell'allegazione con quello della prova: la domanda originaria era già fondata sulla dedotta condotta negligente della banca nella gestione dei titoli e del conto, mentre la successiva richiesta di accertare in via diretta la falsità delle firme costituiva soltanto un mezzo di prova dei fatti allegati, non una nuova causa petendi. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 2907 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso principale in relazione alla dedotta violazione dei principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale, ma non costituisce il fulcro della decisione.
art. 99 c.p.c.
Evocato insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c. nel primo motivo, per sostenere la mancata pronuncia sulla domanda come formulata.
art. 112 c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e chiarisce che non vi è stata mutatio libelli, bensì confusione tra allegazione e prova; nel ricorso incidentale afferma inoltre che la decisione implicita non integra omissione di pronuncia.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo principale per contestare la mancata considerazione delle allegazioni e dei fatti dedotti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare il difetto del minimo costituzionale di motivazione; la Corte assorbe il motivo subordinato perché accoglie il primo motivo.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La memoria ex art. 183 è considerata sede processuale in cui l'attore aveva chiesto di provare i fatti già allegati, non di mutare la domanda.
art. 210 c.p.c.
Richiamato nella richiesta di esibizione dei documenti necessari a provare la falsità delle sottoscrizioni.
art. 2697 c.c.
Evocato per la ripartizione dell'onere della prova, ma il suo esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 2719 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di prova delle scritture e contestazione dei documenti, ma non esaminato nel merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Citato nel quarto motivo con riferimento alla produzione/documentazione necessaria per la prova.
art. 94 disp. att. c.p.c.
Citato nel quarto motivo, senza autonoma trattazione decisoria.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la specificità dei motivi d'appello; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2909 c.c.
Evocato nel ricorso incidentale in relazione al preteso giudicato esterno, ma la Corte non lo accoglie.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando si deduce un vizio processuale che investe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare il contenuto effettivo della domanda e stabilire se vi sia stata davvero una mutatio libelli o soltanto una diversa prospettazione probatoria.
- La distinzione tra allegazione del fatto costitutivo e prova del fatto stesso è decisiva: chiedere in corso di causa l'acquisizione o l'accertamento tecnico di fatti già dedotti nell'atto introduttivo non integra domanda nuova, se il petitum e la causa petendi restano immutati.
- La motivazione resa ad abundantiam in una precedente sentenza non può fondare un giudicato sostanziale e non vincola il giudice successivo come accertamento decisivo della controversia.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa della parte o quando il giudice respinge implicitamente la questione nell'ambito dell'impianto argomentativo complessivo.
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello o di difetto di specificità dei motivi non può essere accolta se il ricorso incidentale non la sviluppa in modo coerente e autosufficiente, e la critica alla motivazione implicita non coincide con un vero vizio di omessa pronuncia.
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