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Sentenza

Sentenza n. 256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 393/2025.

Giustizia amministrativa202505844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto la domanda di ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in Euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica, irrisoria e non conforme ai parametri ministeriali. Hanno dedotto la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, delle modifiche introdotte dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, dell'art. 13 della legge n. 247/2012 e dell'art. 24 della legge n. 794/1942, sostenendo l'inderogabilità dei minimi tariffari e chiedendo la liquidazione di Euro 1.189,00. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., per inadeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera e al decoro professionale; degli artt. 111 Cost., 26 c.p.a. e 91 c.p.c., per lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale; dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, per l'asserita illegittima riduzione delle spese nonostante l'integrale accoglimento della domanda; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 6, par. 1, CEDU; nonché il difetto assoluto di motivazione, poiché il TAR aveva giustificato la liquidazione richiamando soltanto il carattere seriale e la natura della controversia. La controversia originaria riguardava l'ottemperanza a una pronuncia che imponeva all'amministrazione il rilascio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche per gli anni di insegnamento svolti con contratto a tempo determinato, in conformità alla decisione della Corte di giustizia del 18 maggio 2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; il giudice deve tuttavia fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, e motivare lo scostamento apprezzabile dai valori medi. Resta fermo il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR non aveva motivato adeguatamente la liquidazione di Euro 500,00, manifestamente inferiore agli importi ricavabili dai parametri ministeriali. Il carattere seriale della controversia non giustificava la riduzione; anzi, la reiterazione di un comportamento amministrativo già riconosciuto illegittimo non poteva tradursi in un sacrificio delle spese del cittadino. Per effetto devolutivo dell'appello, il Consiglio di Stato ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, fissando le spese del primo grado in Euro 1.189,00 oltre oneri di legge e quelle del grado d'appello in Euro 1.000,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 247/2012

    Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto; i parametri ministeriali si applicano in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    Il giudice deve tenere conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.

    La liquidazione deve confrontarsi con i parametri tabellari e lo scostamento apprezzabile deve essere motivato.

  • art. 5 D.M. 55/2014

    Rileva, insieme all'art. 4, per la determinazione giudiziale del compenso in relazione alle caratteristiche, all'importanza, alla difficoltà e al valore dell'affare, nonché all'attività prestata.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

    Costituisce il limite sostanziale alla liquidazione giudiziale: non possono essere riconosciute somme simboliche o manifestamente irrisorie.

  • art. 9 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, facendo venir meno il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 24 l. 794/1942

    Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.

    La disciplina dei minimi inderogabili appartiene al previgente sistema tariffario e non è più applicabile dopo l'abrogazione delle tariffe professionali.

  • art. 47 CDFUE

    La liquidazione delle spese non può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La liquidazione manifestamente incongrua e immotivata delle spese può incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la regolazione delle spese nel giudizio amministrativo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Regolano il principio di soccombenza e i presupposti della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tariffari non sono legalmente inderogabili; tuttavia, nella liquidazione giudiziale delle spese, il giudice deve utilizzare i parametri del D.M. n. 55/2014 come criterio di riferimento e motivare adeguatamente ogni scostamento apprezzabile dai valori tabellari.
  • La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o manifestamente irrisorie, poiché l'art. 2233, comma 2, c.c. impone che il compenso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
  • Il carattere seriale della controversia, considerato isolatamente, non giustifica una liquidazione delle spese manifestamente incongrua né una compensazione implicita; la decisione deve indicare le ragioni concrete della determinazione dell'importo.
  • Una liquidazione delle spese significativamente inferiore ai parametri ministeriali, se priva di adeguata motivazione e non idonea a garantire un ristoro concreto delle spese sostenute, può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dall'ordinamento interno ed europeo.
  • In sede d'appello, il giudice, per effetto dell'effetto devolutivo, può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado quando la statuizione impugnata sia immotivata e manifestamente incongrua.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiDifetto di motivazioneTutela del terzoEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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