Sentenza del 13/10/2020 n. 22003 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto il ricorso della societa' contro l'avviso di accertamento relativo al recupero di accise sull'energia elettrica per l'anno 2011. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 56 del T.U.A., sostenendo che il termine biennale per chiedere il rimborso o la compensazione del credito d'accisa decorre dalla data di pagamento (o comunque entro due anni da tale pagamento) e, in base al rinvio operato dall'art. 56 comma 6, anche dal termine previsto dall'art. 14; quindi il credito doveva essere azionato entro il biennio, senza che la possibilita' di compensazione posticipasse indefinitamente la decorrenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della CTR: ha ritenuto che, nel sistema delle accise su energia elettrica, le somme versate in eccesso che vengono automaticamente detratte dai successivi versamenti di acconto costituiscono una modalita' di pagamento nel corso del rapporto tributario e non configurano "pagamento indebito" fino a quando il rapporto non si estingue e il credito non puo' piu' essere utilizzato in compensazione. Pertanto il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, per chiedere il rimborso decorre dalla data in cui il credito risulta non piu' utilizzabile (in pratica dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale che chiude il rapporto tributario), non dalla singola rata di acconto. Alla luce di cio', la richiesta di rimborso presentata dalla societa' nel febbraio 2010 e' stata ritenuta tempestiva. La Cassazione ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.) - articolo 14, comma 2
L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento
Il termine biennale di decadenza opera per il rimborso di pagamenti indebitamente effettuati; tuttavia, nel contesto delle accise su energia elettrica, il pagamento in eccesso che viene detratto ex lege dai successivi acconti non e' considerato "indebito" fintanto che il rapporto tributario resta in piedi e il credito puo' essere utilizzato in compensazione. Il dies a quo del biennio e' quindi la data in cui il credito diventa non piu' utilizzabile (chiusura del rapporto/ultima dichiarazione).
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.) - articolo 56
Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
L'art. 56 disciplina il meccanismo di pagamento in acconti e di compensazione automatica degli eventuali versamenti in eccesso, il che implica che l'eccedenza costituisce un credito utilizzabile nei successivi adempimenti e non un rimborso immediatamente reclamabile fino all'esaurimento del rapporto tributario.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.) - articolo 26, comma 8
Richiamato in motivazione per sottolineare che l'accisa e' un debito unitario liquidato sulla base della dichiarazione annuale e soddisfatto mediante acconti mensili e conguaglio: le rate mensili non costituiscono debiti autonomi ma mere frazioni di un unico debito, a supporto dell'interpretazione che l'eccedenza va considerata nell'ambito del rapporto tributario.
Codice Civile - articolo 1823 c.c.
Usato per analogia: alla stregua della chiusura del conto corrente bancario (art. 1823 c.c.) il diritto alla restituzione del saldo si consolida alla chiusura del rapporto; similmente, il credito d'accisa diventa reclamabile quando il rapporto tributario si chiude e il credito non puo' essere piu' compensato.
Massime di principio
- Quando le eccedenze d'accisa derivano da versamenti in piu' che vengono automaticamente detratti dai successivi acconti (art. 56 T.U.A.), tali eccedenze costituiscono un credito utilizzabile nel corso del rapporto tributario e non configurano un "pagamento indebito" fino alla chiusura del rapporto; il termine biennale di decadenza per il rimborso ex art.14 decorre quindi dal momento in cui il credito non puo' piu' essere utilizzato (es. dall'ultima dichiarazione che chiude il rapporto).
- Se il contribuente cessa l'attivita' o comunque non ha piu' obblighi di versamento nella stessa giurisdizione, il credito residuo diventa non utilizzabile e da quel momento decorre il biennio per chiedere il rimborso: in tali casi e' opportuno presentare tempestivamente la richiesta di rimborso entro due anni dalla data in cui il credito diventa effettivamente 'indebito'.
- Nel corso del normale svolgimento dell'attivita' e della presentazione delle dichiarazioni annuali, l'azionamento del credito tramite compensazione e' la via ordinaria; una richiesta di rimborso presentata prima della chiusura del rapporto rischia di essere considerata prematura se il credito puo' ancora essere compensato.
- Poiche' la giurisprudenza e' oscillante sul punto (orientamenti diversi circa la decorrenza del termine biennale dalla singola rata/acconto o dalla dichiarazione), in situazioni borderline conviene documentare e certificare la impossibilita' di utilizzare ulteriormente il credito (es. cessazione attivita', assenza di ulteriori obblighi di versamento, comunicazioni amministrative) e, se necessario, sollecitare un riconoscimento amministrativo o proporre ricorso nei termini per non perdere il diritto.
- Conservare tutte le dichiarazioni annuali, le comunicazioni di conguaglio e le prove dei versamenti e delle compensazioni e, in caso di eccedenze continuative, monitorare il rapporto tributario per individuare il momento in cui il credito diventa non piu' compensabile e da quel momento calcolare il termine biennale per il rimborso.
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