Cassazione Penale, Sentenza n. 15868/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/04/2024 che aveva parzialmente confermato la condanna per reati tributari (art. 2 d.lgs. 74/2000 e art. 10-ter d.lgs. 74/2000), riducendo la pena e ridimensionando la confisca. Il ricorrente denunciava: 1) inutilizzabilita' del verbale di ispezione dell'Agenzia delle Entrate per mancata informazione al legale rappresentante del diritto all'assistenza di un difensore (art. 220 disp. att. c.p.p.); 2) vizio di valutazione delle prove e travisamento circa la provenienza e il pagamento delle fatture contestate (art. 2 d.lgs. 74/2000), lamentando che i pagamenti erano stati effettuati e che esisteva documentazione che comprovava le prestazioni; 3) prescrizione del reato relativo al capo A2 (dichiarazione IVA 26/02/2014); 4) assenza del dolo per omesso versamento IVA in presenza di grave crisi di liquidita' (art. 10-ter d.lgs. 74/2000); 5) illegittimita' della confisca per equivalente (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) per mancata verifica sulla possibilita' di confiscare direttamente il profitto nel patrimonio della societa'.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha ritenuto inammissibili e quindi respinti la maggior parte dei motivi riguardanti la responsabilita' penale (eccetto il profilo della confisca). Ha invece accolto il motivo relativo all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 ritenendo carente la motivazione circa l'impossibilita' di procedere alla confisca diretta nei confronti della societa' e ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per il resto. La decisione conferma la condanna nei suoi aspetti penali utilmente impugnati e dispone nuovo esame solo sulla confisca.
Norme richiamate
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla inutilizzabilita' del verbale di ispezione perche' la doglianza era generica e priva di puntuale richiamo agli atti; non e' stato ritenuto sufficiente l'accertamento sommario della mancata informazione al legale rappresentante senza indicazioni istruttorie.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in tema di inutilizzabilita' delle prove; la Corte ha ritenuto le eccezioni generiche e non fondate su elementi istruttori specifici, percio' non ha escluso la utilizzabilita' dei documenti acquisiti.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma applicata per i reati di falsa fatturazione: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito secondo cui la mera documentazione interna e le fatture non sufficenti a provare rapporti reali e pagamenti; mancavano contratti e prove bancarie esterne.
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa all'omesso versamento dell'IVA e al requisito psicologico. La Corte ha ritenuto non provata l'assenza del dolo sulla base di generiche argomentazioni di crisi di liquidita' successive ai fatti contestati.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che disciplina la confisca di valore nei reati tributari. La Corte ha stabilito che, prima di disporre la confisca nei confronti del legale rappresentante, il giudice deve motivare l'impossibilita' di procedere alla confisca diretta sul patrimonio della persona giuridica; tale motivazione e' risultata carente e ha determinato l'annullamento parziale.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Richiamato per affermare l'autonomia della statuizione sulla confisca rispetto alla responsabilita' penale e per spiegare che l'annullamento limitato alla confisca non incide sul rapporto processuale relativo alla responsabilita' penale quando i motivi penali risultano inammissibili.
artt. 157 c.1 e 161 c.2 cod. pen.; art. 17 c.1-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norme richiamate per il calcolo della prescrizione: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione (10 anni) e le sospensioni pertinenti, con conseguente valutazione sulla mancata maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello.
art. 12 Statuto del contribuente
Citato dalla difesa come avviso fornito dall'Agenzia delle Entrate; la Corte ha rilevato che tale avviso non e' equivalente a quanto richiesto dall'art. 220 disp. att. c.p.p. ai fini dell'inutilizzabilita' del verbale.
Massime di principio
- Le eccezioni processuali devono essere formulate con riferimenti puntuali agli atti e con indicazione delle prove documentali mancanti; censure generiche sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Per i reati di fatturazione e frodi IVA la prova dell'effettivita' delle operazioni richiede elementi esterni e disinteressati (contratti, documenti di trasporto coerenti e documentazione bancaria dei pagamenti); la sola contabilità interna e le fatture non sono di per se' sufficienti.
- La mancata informazione sul diritto all'assistenza di un difensore durante ispezioni fiscali va contestata con prove precise sulla qualita' soggettiva dell'interessato (es. che fosse indagato/legale rappresentante presente) e sulle modalita' della notifica; l'assenza di tali elementi rende la censura debole.
- La crisi di liquidita' invocata per escludere il dolo in materia di omesso versamento IVA deve essere provata in modo concreto e riferita temporalmente al periodo pertinente; atti successivi e generici non bastano a escludere il dolo.
- Prima di disporre una confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante, il giudice deve motivare l'impossibilita' di eseguire la confisca diretta sul patrimonio della societa'; carenze motivazionali su questo punto determinano annullamento parziale e rinvio.
- Sul tema della prescrizione, occorre attenzione al computo dei termini e alle sospensioni: la maturazione della prescrizione dopo la sentenza di appello non e' sempre rilevabile in cassazione quando i motivi penali risultano inammissibili.
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