Sentenza n. 4700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato, per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà, gli atti relativi alla formazione di una short list di centri accreditati per l'erogazione di prestazioni ABA, nella parte concernente la riduzione delle tariffe.
Esito
Favorevole al resistente (struttura erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASL ha appellato la sentenza del TAR sostenendo che la determinazione delle tariffe rientrasse nella propria autonomia, nel rispetto dei tetti di spesa regionali e dell'equilibrio finanziario del servizio sanitario. Ha dedotto che la motivazione del provvedimento tariffario fosse comunque ricavabile indirettamente dall'atto e che il sindacato giurisdizionale sulle tariffe potesse estendersi soltanto ai casi di manifesta illogicità, inattendibilità generale delle valutazioni tecniche o inidoneità del corrispettivo a garantire lo svolgimento del servizio. L'ASL ha inoltre sostenuto che la struttura privata, avendo presentato domanda di inclusione nella short list dopo aver conosciuto le tariffe, non potesse successivamente contestarne l'insufficiente remuneratività senza dimostrare un pregiudizio concreto per la propria stabilità economica. Infine ha dedotto la tardività dell'impugnazione del bando, che avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha chiarito che la controversia non riguardava l'incongruità assoluta della tariffa né l'inesistenza totale della motivazione, ma uno specifico vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, oltre a difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, il TAR aveva rilevato che, poco tempo prima, l'amministrazione aveva stipulato un contratto con tariffe significativamente più elevate e che la repentina riduzione degli importi non era stata accompagnata da alcuna giustificazione esplicita. Le ragioni concernenti il contenimento della spesa e l'equilibrio finanziario, formulate dall'ASL soltanto nel giudizio, costituiscono motivazione postuma e non possono integrare il difetto motivazionale dell'atto. Il difetto originario di motivazione impedisce inoltre al giudice di valutare l'adeguatezza del nuovo corrispettivo sulla base di argomentazioni non espresse nel provvedimento. Tali profili potranno essere esaminati dall'ASL nell'esercizio rinnovato del potere, poiché l'effetto conformativo della sentenza è limitato ai vizi istruttori e motivazionali accertati. La censura sulla tardività dell'impugnazione del bando è stata dichiarata inammissibile perché estranea alla sentenza impugnata e proposta per la prima volta in appello. Nulla sulle spese, in quanto le parti appellate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute è richiamato dall'ASL nel bilanciamento con le esigenze di controllo della spesa sanitaria, ma la decisione non sviluppa uno specifico principio interpretativo della disposizione.
art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- La determinazione discrezionale delle tariffe sanitarie e il perseguimento dell'equilibrio finanziario non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria adeguata e di motivare espressamente una repentina e significativa riduzione dei compensi rispetto al precedente regime tariffario.
- La motivazione addotta dall'amministrazione per la prima volta nel giudizio non può integrare il difetto originario di istruttoria o di motivazione del provvedimento impugnato.
- Quando il giudice annulla un atto per difetto di istruttoria e motivazione, l'amministrazione può riesercitare il potere, purché rispetti il vincolo conformativo derivante dalla sentenza; se il giudicato ha accertato soltanto vizi istruttori e motivazionali, restano esaminabili in sede di riedizione del potere le questioni relative all'adeguatezza sostanziale della nuova determinazione.
- In appello è inammissibile la censura proposta per la prima volta che sia estranea all'oggetto e alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →