Cassazione Penale, Sentenza n. 47829/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto presentato da un difensore (avv. Luca Schera) ritenuto privo di formale nomina. Sostiene che la nomina doveva ritenersi implicitamente conferita per facta concludentia, avendo l'avv. Schera partecipato alle udienze di primo grado e di appello e avendo riferito in udienza che l'imputato non era più detenuto. Contestualmente deduce vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Pur richiamando l'orientamento che ammette la nomina implicita del difensore in presenza di fatti inequivoci, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto mancassero atti riconducibili all'imputato che dimostrassero la sua volontà di nominare l'avv. Schera. La mera presenza dell'avv. Schera alle udienze e la sua comunicazione sullo stato di detenzione sono state ritenute insufficienti; inoltre risulta che in primo grado l'imputato era difeso dall'avv. Luca Guglielmotto, elemento che escludeva la prova di una volontà inequivoca di nomina in favore dell'avv. Schera. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Articolo riferito al capo di imputazione per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; nel testo della decisione non è svolta un'interpretazione specifica della norma, è richiamato solo come riferimento del reato contestato
art. 624 e art. 625 cod. pen.
Richiamati come riferimenti ai reati oggetto del giudizio di primo grado; la decisione di cassazione non interpreta queste norme, le cita per inquadrare l'oggetto del processo
art. 96 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui la nomina del difensore deve risultare, ma riconosce che la giurisprudenza ammette anche una nomina implicita per 'facta concludentia' solo se emergono elementi inequivoci riconducibili all'imputato e significativi della sua volontà di conferire il mandato; nel caso concreto tali elementi mancavano
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria (determinata in euro 3.000,00) a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La nomina del difensore può essere valida anche se non formalmente documentata solo quando esistono atti inequivoci, direttamente riconducibili alla volontà dell'imputato, che dimostrino il conferimento del mandato (principio della nomina implicita per facta concludentia).
- La semplice presenza del difensore in udienza o dichiarazioni generiche rese da lui non sono sufficienti a provare la volontà dell'imputato di conferirgli il mandato.
- Se in atti risulta una nomina formale di un altro difensore, ciò indebolisce fortemente la tesi della nomina implicita in favore di un diverso avvocato.
- In mancanza di prova della nomina valida del difensore che ha proposto l'impugnazione, l'appello (o il ricorso per cassazione) può essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe, è consigliabile ottenere e documentare formalmente la nomina del difensore (o produrre atti riconducibili all'imputato che attestino inequivocabilmente la volontà di nomina) prima di proporre impugnazioni, per evitare il rischio di inammissibilità e sanzioni.
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