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Sentenza

Sentenza n. 1333/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accoglimento delle seguenti domande per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come un rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione di procedere al rilascio a favore della ricorrente di titolo concessorio ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nel quale sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto, il suo rinnovo senza soluzione di continuità; 3) in ipotesi, ACCERTARE il diritto al serio ristoro delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione demaniale marittima che saranno ex art. 49 cod. nav. perdute allo spirare del corrente periodo transitorio; 4) in ipotesi, ACCERTARE la misura di tale indennizzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Castellani Andreina il 14/3/2024, per l’annullamento: - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 (doc. n. 13), pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dal 18 dicembre 2023, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 E DELLE DECISIONI N° 17/2021 E N° 18/2021 DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO»; - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 14 dicembre 2023; nonché per accogliere le seguenti domande: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CASTELLANI ANDREINA il 17\4\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione 529 del 23 dicembre 2024, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dall’8 gennaio 2025, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN PROSECUZIONE DELLE INDICAZIONI DETTATE CON LA DELIBERAZIONE 275/2023 IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L’APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 2024, N. 166» (doc. n. 9); - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 529/2024; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202200545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 e n. 529 del 23 dicembre 2024, recanti indirizzi sull’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo e sull’applicazione della legge n. 118/2022 e successive modifiche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, aveva impugnato le deliberazioni comunali e gli atti presupposti o applicativi, chiedendo altresì l’accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, l’inapplicabilità dei principi europei di trasparenza e della direttiva 2006/123/CE ai rapporti sorti anteriormente al 7 dicembre 2000, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’ordine al Comune di rilasciare titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. In via subordinata, aveva chiesto l’accertamento del diritto a un serio ristoro delle utilità economiche perdute alla scadenza del periodo transitorio e la determinazione dell’indennizzo. Le domande erano formulate anche con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea o di rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

La ricorrente ha depositato una memoria il 22 aprile 2026 dichiarando di non avere più interesse alla definizione del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR ha rilevato che, fino al momento della trattazione della causa in decisione, la parte dispone dell’azione e può rinunciare alla prosecuzione del giudizio mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio, ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono state esaminate le questioni sostanziali, le richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale, né la legittimità delle deliberazioni impugnate. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite in ragione della peculiarità della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte prima della trattenuta in decisione, impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza specifica interpretazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • Quando la parte dichiara tempestivamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito senza esame delle questioni sostanziali dedotte, comprese le domande subordinate e le eventuali richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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