Cassazione Penale, Sentenza n. 3536/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce nullità assoluta della sentenza di appello per omessa/errata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia. In particolare la notifica è stata effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello effettivamente titolare del diritto di difesa ("filippogallina@legalmail.it" invece di "filippomariagallina@pecavvpa.it"), con conseguente mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio e sostituzione d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: la mancata informazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta non sanabile mediante la nomina del difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste e presuppone un regolare avviso al titolare del diritto di difesa. Essendo stata effettivamente notificata la citazione a PEC diversa da quella del difensore scelto, è stata violata la partecipazione del difensore fiduciario e, pertanto, la nullità si è estesa fino alla sentenza impugnata. Per questo la sentenza di appello è stata annullata e gli atti sono trasmessi alla Corte d'Appello di Palermo per la rinnovazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 624-bis c.2 cod. pen.
art. 624-bis, comma 2, cod. pen.
Norma che definisce il reato addebitato all'imputato; la sentenza impugnata aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per tale fattispecie
art. 97 c.4 cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la sostituzione d'ufficio del difensore nei casi tassativamente elencati; la Corte ha stabilito che tale sostituzione non sana l'assenza del difensore fiduciario se questi non è stato regolarmente avvisato
Giurisprudenza - Sez. U n. 24630 del 26/03/2015
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263599 - 01
Richiamata per il principio secondo cui la nullità derivante dal mancato avviso al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio, salvo i casi tassativi previsti dalla norma
Massime di principio
- La mancata o errata notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando impedisce la partecipazione del difensore al giudizio.
- La nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non sana automaticamente la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore scelto; la sostituzione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti e presuppone un regolare avviso al difensore titolare.
- Se sussiste la nullità per mancato avviso al difensore fiduciario, tale nullità si estende agli atti successivi fino alla sentenza e comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e la riapertura del giudizio di appello.
- In prospettive difensive, contestare immediatamente la regolarità della notifica (specificando indirizzo PEC errato) e documentarne l'irricevibilità è essenziale per ottenere l'accoglimento del motivo per nullità.
- Se il difensore di fiducia è stato effettivamente informato con mezzi idonei o ha comunque partecipato al giudizio, l'argomento della nullità potrebbe non trovare accoglimento; è quindi rilevante dimostrare la causalità tra notifica errata e mancata partecipazione.
- In casi simili il giudice di legittimità può disporre l'annullamento e la trasmissione degli atti per il nuovo corso del giudizio, assicurando così la piena tutela del diritto di difesa.
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