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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3536/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce nullità assoluta della sentenza di appello per omessa/errata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia. In particolare la notifica è stata effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello effettivamente titolare del diritto di difesa ("filippogallina@legalmail.it" invece di "filippomariagallina@pecavvpa.it"), con conseguente mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio e sostituzione d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: la mancata informazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta non sanabile mediante la nomina del difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste e presuppone un regolare avviso al titolare del diritto di difesa. Essendo stata effettivamente notificata la citazione a PEC diversa da quella del difensore scelto, è stata violata la partecipazione del difensore fiduciario e, pertanto, la nullità si è estesa fino alla sentenza impugnata. Per questo la sentenza di appello è stata annullata e gli atti sono trasmessi alla Corte d'Appello di Palermo per la rinnovazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.2 cod. pen.

    art. 624-bis, comma 2, cod. pen.

    Norma che definisce il reato addebitato all'imputato; la sentenza impugnata aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per tale fattispecie

  • art. 97 c.4 cod. proc. pen.

    art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la sostituzione d'ufficio del difensore nei casi tassativamente elencati; la Corte ha stabilito che tale sostituzione non sana l'assenza del difensore fiduciario se questi non è stato regolarmente avvisato

  • Giurisprudenza - Sez. U n. 24630 del 26/03/2015

    Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263599 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui la nullità derivante dal mancato avviso al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio, salvo i casi tassativi previsti dalla norma

Massime di principio

  • La mancata o errata notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando impedisce la partecipazione del difensore al giudizio.
  • La nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non sana automaticamente la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore scelto; la sostituzione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti e presuppone un regolare avviso al difensore titolare.
  • Se sussiste la nullità per mancato avviso al difensore fiduciario, tale nullità si estende agli atti successivi fino alla sentenza e comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e la riapertura del giudizio di appello.
  • In prospettive difensive, contestare immediatamente la regolarità della notifica (specificando indirizzo PEC errato) e documentarne l'irricevibilità è essenziale per ottenere l'accoglimento del motivo per nullità.
  • Se il difensore di fiducia è stato effettivamente informato con mezzi idonei o ha comunque partecipato al giudizio, l'argomento della nullità potrebbe non trovare accoglimento; è quindi rilevante dimostrare la causalità tra notifica errata e mancata partecipazione.
  • In casi simili il giudice di legittimità può disporre l'annullamento e la trasmissione degli atti per il nuovo corso del giudizio, assicurando così la piena tutela del diritto di difesa.

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