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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emanato dalla Prefettura di Reggio Calabria U.T.G., Area I^ prot. n. 86193/I^ bis, fasc. n. 7622/W/2022, datato 26 settembre 2022, notificato il 26 ottobre 2022 recante il divieto per il ricorrente di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente; - ove occorra: della “nota Cat. 6D/2022 prot. 73470” datata 26.07.2022 del Commissariato di pubblica sicurezza di Bovalino con la quale è stata proposta l'emanazione del decreto qui impugnato, citata espressamente nel predetto, ma della quale il ricorrente disconosce il contenuto per non esserne mai stato portato a conoscenza; - di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202300029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, fondato su due decreti penali di condanna per furto aggravato e su una precedente segnalazione per percosse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, deducendo: la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti e l'assenza di contestualità; la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto o insufficienza di motivazione; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione avesse valorizzato anche un procedimento per percosse definito nel 2007 per remissione di querela, nonostante il precedente rilascio della licenza di porto d'armi, e che il tempo trascorso e la modestia del disvalore dei fatti imponessero una rinnovata valutazione complessiva dell'affidabilità. Ha inoltre contestato la rilevanza delle condanne del 2016, assumendo che si trattasse di una sola condanna. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documenti e memoria.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto dirimenti i due distinti decreti penali di condanna dell'1 marzo 2016 per furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p., ciascuno con tre mesi di reclusione e una significativa pena pecuniaria. Tali condanne rientrano nell'art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S. e hanno carattere ostativo al rilascio o alla conservazione dell'autorizzazione in materia di armi; in assenza di riabilitazione, l'Autorità non dispone di discrezionalità quanto all'adozione del diniego o del divieto. Il giudice ha comunque rilevato che la Prefettura aveva svolto una valutazione complessiva, considerando anche la precedente segnalazione per percosse, significativa perché riferita a un reato contro la persona. Ha escluso che il decorso del tempo o il precedente rilascio della licenza determinassero contraddittorietà, poiché le condanne ostative erano intervenute successivamente e l'Amministrazione può rivalutare fatti già noti attribuendo loro maggiore rilevanza nell'ambito della verifica dell'affidabilità. Sono stati esclusi il travisamento, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione: la disciplina delle armi ha natura cautelare e preventiva e consente di fondare il giudizio di inaffidabilità anche su indizi, episodi isolati o risalenti, purché idonei a generare dubbi sull'affidabilità, senza necessità di accertare un concreto abuso delle armi. È stata respinta anche la censura partecipativa, perché il ricorrente aveva ricevuto comunicazione del procedimento di verifica della permanenza dei requisiti di affidabilità ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.; inoltre, trattandosi di provvedimento vincolato per la presenza delle condanne ostative, la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S. n. 773/1931

    Richiamato tra i presupposti generali in materia di licenze di pubblica sicurezza; il giudice ha ritenuto comunque decisiva la specifica disciplina ostativa dell'art. 43 T.U.L.P.S.

  • art. 38 T.U.L.P.S. n. 773/1931

    Rileva per il procedimento di verifica quinquennale della permanenza dei requisiti di affidabilità, del quale il ricorrente aveva ricevuto comunicazione.

  • art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del divieto di detenzione di armi; la censura è stata respinta in ragione della sussistenza delle condanne ostative e della legittimità del giudizio prefettizio.

  • art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S. n. 773/1931

    Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

    Le condanne per furto costituiscono elemento ostativo al rilascio o alla conservazione dell'autorizzazione in materia di armi e rendono vincolato il diniego o il divieto, salvo il caso di intervenuta riabilitazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione è stata esclusa perché il ricorrente aveva ricevuto comunicazione del procedimento di verifica; in ogni caso, la partecipazione non avrebbe potuto modificare l'esito vincolato derivante dalle condanne ostative.

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Le condanne per furto aggravato previste da tali disposizioni sono state ritenute comprese tra le condanne ostative contemplate dall'art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S.

Massime di principio

  • In materia di detenzione e porto d'armi, la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati dall'art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S., tra cui il furto, rende vincolato il diniego o il divieto dell'autorizzazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
  • La natura cautelare e preventiva della disciplina delle armi consente all'Autorità di pubblica sicurezza di fondare il giudizio di inaffidabilità anche su indizi, episodi isolati o risalenti e fatti privi di autonoma rilevanza penale, purché siano concretamente idonei a far dubitare dell'affidabilità del soggetto e la valutazione non sia arbitraria o irrazionale.
  • Il precedente rilascio di una licenza di porto d'armi non impedisce all'Amministrazione di rivalutare successivamente la posizione dell'interessato, soprattutto quando siano intervenute nuove condanne ostative o emergano ulteriori elementi rilevanti per l'affidabilità.
  • Nel procedimento di verifica della permanenza dei requisiti per la detenzione o il porto d'armi, l'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità quando la comunicazione sia stata comunque effettuata oppure quando il provvedimento sia vincolato e la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Per l'adozione di un divieto in materia di armi non è necessario dimostrare un concreto abuso delle armi: è sufficiente un quadro di elementi idoneo a generare un ragionevole dubbio sull'affidabilità del detentore.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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